Sentenza del 18/10/2017 n. 24536 - Corte di Cassazione
Riscossione - Riscossione coattiva - Cartella di pagamento priva dell' indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato tre cartelle di pagamento, notificate il 4 luglio 2007, relative al recupero di aiuti di Stato fruiti negli anni d’imposta 1997, 1998 e 1999. In particolare, ha contestato la debenza delle somme, il calcolo dell’aggio dell’agente della riscossione, l’omessa sottoscrizione delle cartelle e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. In sede di Cassazione ha inoltre contestato la tempestività della costituzione dell’Amministrazione nel giudizio d’appello.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo errato il criterio utilizzato per calcolare l’aggio: l’anzianità del ruolo doveva essere riferita al momento in cui era sorta l’entrata da recuperare, e non agli anni d’imposta originari cui si riferivano le agevolazioni fiscali. Ha invece ritenuto infondati il primo motivo, relativo alla tempestività degli adempimenti processuali dell’Amministrazione, e il quarto motivo, relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al calcolo dell’aggio e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il ricalcolo e la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
La nullità riguarda le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
La sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento è applicabile solo alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 in poi. Non si applica retroattivamente alle cartelle riferite a ruoli anteriori.
L. n. 212 del 2000, art. 7
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non comportava, per le cartelle anteriori alla disciplina introdotta nel 2008, la nullità automatica dell’atto.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1
L’aggio è determinato anche in base al tempo intercorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.
Nel recupero di aiuti di Stato, l’anno di riferimento dell’entrata coincide con il momento in cui è sorta l’obbligazione di restituzione dell’aiuto, non con l’anno originario in cui erano maturate le imposte oggetto dell’esenzione.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1
La riscossione coattiva mediante ruolo riguarda non solo le imposte, ma anche le altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.
L. n. 62 del 2005, art. 27
La procedura speciale per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi prevede l’autoliquidazione o l’accertamento delle somme da restituire e, in caso di mancato pagamento, la successiva riscossione coattiva.
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 2, convertito dalla L. n. 46 del 2007
La disposizione ha consentito il recupero mediante iscrizione a ruolo degli aiuti di Stato non restituiti spontaneamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53
Quando l’atto processuale è notificato tramite posta, il termine per il deposito decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
Massime di principio
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità della cartella solo se il ruolo è stato consegnato all’agente della riscossione dal 1 giugno 2008; per i ruoli anteriori, il vizio non comporta automaticamente l’annullamento.
- Per verificare la tempestività del deposito di un atto notificato per posta, occorre normalmente calcolare il termine dalla data di ricezione da parte del destinatario, salvo regole speciali applicabili alla singola fase processuale.
- Nel calcolo dell’aggio, quando la riscossione riguarda il recupero di aiuti di Stato o altre entrate speciali, non è necessariamente rilevante l’anno originario cui si riferisce l’imposta: conta il momento in cui è sorta l’entrata effettivamente recuperabile.
- L’accoglimento di una contestazione sul calcolo dell’aggio normalmente comporta il ricalcolo della somma, senza determinare di per sé l’illegittimità integrale della cartella.
- La pronuncia non ha riconosciuto alla società il diritto sostanziale a conservare l’agevolazione fiscale, ma ha ottenuto un risultato favorevole limitatamente alla determinazione dell’aggio e al rinvio della causa.
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