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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30641/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

L'ente gestore del Fondo di garanzia per le PMI aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società finanziata per una somma corrispondente a quanto pagato alle banche finanziatrici a seguito dell'escussione della garanzia pubblica, invocando il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 61 l.fall. e affermando che il Fondo non potesse surrogarsi nel credito delle banche se questo non fosse stato integralmente soddisfatto. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998, dell'art. 1203 c.c., degli artt. 61 e 62 l.fall. e dell'art. 24, comma 33, l. n. 449/1997, sostenendo che la garanzia pubblica è concessa al finanziatore e che, una volta effettuato il pagamento, il Fondo acquista un autonomo credito di regresso/surrogazione verso l'impresa inadempiente, assistito da privilegio e non soggetto alla disciplina delle obbligazioni solidali e dei limiti di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; inoltre, il pagamento del Fondo sarebbe solo parzialmente satisfattivo perché la garanzia è per sua natura limitata a una percentuale del finanziamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di ammissione al passivo alla luce del principio per cui, in caso di escussione della garanzia pubblica del Fondo PMI, sorge in capo al Fondo un credito autonomo e privilegiato verso l'impresa inadempiente, azionabile anche se la banca garantita non sia stata soddisfatta integralmente. La Corte ha escluso l'applicabilità degli artt. 61 e 62 l.fall., perché il Fondo non è coobbligato solidale ma soggetto che garantisce il finanziatore e si surroga ex art. 1203 c.c. nel diritto alla restituzione delle somme pagate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 123/1998

    richiamato insieme all'art. 9 del decreto per inquadrare la disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle imprese e del recupero delle somme erogate

  • art. 9 d.lgs. n. 123/1998

    comma 5; comma 4; comma 2

    prevede il privilegio dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del decreto e il recupero mediante iscrizione a ruolo delle somme da restituire

  • art. 1203 c.c.

    consente la surrogazione legale del Fondo, che dopo il pagamento alla banca acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente

  • art. 61 l.fall.

    è norma riferita ai rapporti tra coobbligati solidali e non si applica al Fondo di garanzia pubblico, che non è coobbligato solidale

  • art. 62 l.fall.

    richiamato con l'art. 61, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie per la mancanza di solidarietà tra Fondo e debitore

  • art. 24, comma 33, l. n. 449/1997

    richiamato tra le norme denunciate in ricorso

  • art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662/1996

    istitutivo del Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato a una parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito

  • art. 2 d.m. attività produttive 20/6/2005

    disciplina la garanzia diretta, la sua misura percentuale, la possibilità di rivalsa del finanziatore sul Fondo e la surrogazione del Fondo ex art. 1203 c.c.

  • art. 8-bis, comma 3, l. n. 33/2015

    richiamato dal ricorrente per fondare il diritto di recupero del Fondo

  • art. 67 d.P.R. n. 43/1988

    richiamato come procedura esattoriale per il recupero dei crediti

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato quale disposizione sostitutiva della procedura esattoriale menzionata dal d.m.

Massime di principio

  • Quando il Fondo di garanzia per le PMI escute la garanzia pubblica e paga la banca finanziatrice, nasce in suo favore un credito autonomo verso l'impresa inadempiente, fondato sulla surrogazione legale e assistito da privilegio ex lege.
  • La disciplina degli artt. 61 e 62 l.fall. si applica ai rapporti tra coobbligati solidali; non è invece estensibile al Fondo di garanzia pubblico, che garantisce il finanziatore e non assume la posizione di debitore solidale del soggetto finanziato.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo, il credito del Fondo sorge per effetto del pagamento effettuato in base alla garanzia pubblica e non richiede che la banca garantita sia stata soddisfatta integralmente nel complesso della propria pretesa.
  • Il pagamento del Fondo estingue, nei limiti dell'importo rimborsato, il corrispondente credito della banca e lo sostituisce con il diverso credito del Fondo verso l'impresa beneficiaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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