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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33614/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società operante nella molitura dei cereali e nella pastificazione, titolare del marchio "Poiatti" e dedotta preutente di fatto fin dal 1946, ha agito per far dichiarare la nullità del marchio registrato da un'altra società nel medesimo settore, assumendo che il proprio segno avesse acquisito notorietà non puramente locale prima del deposito del marchio avversario. Ha inoltre chiesto di accertare l'illiceità dell'uso del patronimico "Poiatti", la confusorietà dell'uso stesso ai fini della concorrenza parassitaria e la nullità del marchio successivo per mala fede nel deposito. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società attrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sui marchi di fatto e sulla novità del marchio registrato, sostenendo che l'uso ultraprovinciale o comunque regionale del segno dovesse qualificarsi come ultralocale e quindi idoneo a precludere la registrazione del marchio confondibile successivo. La Corte d'appello, invece, aveva accertato che la notorietà del segno anteriore era limitata ad alcune province siciliane e non si era estesa in modo non puramente locale, e aveva inoltre ritenuto non decisiva la dedotta coesistenza dei segni, anche alla luce della necessità di una lunga coesistenza accompagnata da buona fede del titolare del marchio posteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il preuso di un marchio non registrato impedisce la novità del marchio successivo solo se il segno anteriore abbia acquisito una notorietà non puramente locale, intesa come diffusione almeno regionale e non coincidente con una mera diffusione pluri-provinciale. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di merito secondo cui, sulla base delle prove, la notorietà del marchio anteriore era limitata a un ambito regionale circoscritto e non integrava notorietà ultralocale in senso idoneo a paralizzare la registrazione successiva. La censura del ricorrente è stata anche reputata inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con gli ulteriori adempimenti di legge in materia di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    unico motivo di ricorso per cassazione

    La violazione di legge non può essere veicolata tramite una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; il sindacato di legittimità resta esterno alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

  • art. 47 R.D. n. 929/1942

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina dei marchi e del preuso, in relazione alla novità del marchio registrato.

  • artt. 13 e 14 l. n. 158/1967

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla rilevanza del preuso ultralocale del marchio di fatto.

  • art. 12 c.p.i.

    art. 12, comma 1, lett. a)

    Il preuso di un marchio non registrato esclude la novità del marchio successivo solo se il preuso ha raggiunto notorietà non puramente locale; il preuso puramente locale non impedisce la registrazione, ma consente solo la coesistenza nell'area di diffusione locale.

  • art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30 del 2005

    È richiamato in relazione al rischio di confusione tra segni distintivi e alla particolare ipotesi della coesistenza prolungata dei marchi.

  • art. 48 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929

    Richiamato come norma relativa alla convalidazione del marchio successivo, che può incidere sull'azione di nullità del marchio registrato.

  • art. 13, comma 2, r.d. n. 929/1942

    Richiamato dalla ricorrente in tema di uso del patronimico nel segno distintivo e della sua liceità.

  • art. 21 c.p.i.

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa della dedotta illiceità dell'uso del patronimico da parte del marchio successivo.

  • art. 48 l.m.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del marchio successivo per asserita mala fede nel deposito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il preuso di un marchio di fatto è idoneo a paralizzare la novità del marchio successivamente registrato solo quando il segno anteriore abbia acquisito una notorietà non puramente locale; una diffusione limitata a un'area circoscritta, anche se comprensiva di più province, non basta di per sé.
  • Ai fini della notorietà ultralocale del marchio di fatto, la diffusione deve essere apprezzabile almeno su scala regionale e, secondo la Corte, non può essere confusa con una mera presenza pluri-provinciale o con una notorietà confinata a poche zone del territorio.
  • Il preuso puramente locale del marchio non elimina la possibilità di registrazione del marchio successivo, ma consente al preutente soltanto di continuare a utilizzare il segno nell'ambito territoriale in cui l'ha impiegato, configurandosi una coesistenza limitata tra i segni.
  • La preclusione alla registrazione per coesistenza richiede non solo una lunga coesistenza dei marchi, ma anche la buona fede del titolare del marchio posteriore; in mancanza di tali presupposti non opera automaticamente un venir meno del rischio di confusione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione dell'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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