Cassazione Penale, Sentenza n. 34888/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell\'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di concorso nel porto in luogo pubblico di 11 armi da sparo. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancata indicazione di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato Andrea Melis
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse indicato riscontri adeguati alle dichiarazioni di Melis (riprese di videosorveglianza che inquadravano un soggetto fuori dall\'armeria riconoscibile per un tatuaggio come Orru\', e il fermo/controllo effettuato dalla Guardia di Finanza su Melis in compagnia di Orru\'), elementi che individualizzano la persona e il fatto ai sensi della giurisprudenza su art. 192, comma 3, c.p.p. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in cassazione sulle misure cautelari (solo verifica di coerenza, completezza e logicità della motivazione, non nuovo apprezzamento delle prove). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110 e 81
Individuata la figura di concorso nel reato (art. 110) e la valutazione del concorso di più condotte (art. 81) in relazione al porto di armi contestato
Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12, 14
Norme sulla disciplina delle armi utilizzate per inquadrare il tipo di illecito (porto e detenzione di armi)
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Fissa i limiti nella esposizione dei motivi nel ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari (richiami ai limiti richiesti dall\'articolazione procedurale)
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiede riscontri alle dichiarazioni di chiamata di correità; la Corte conferma che tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento probatorio indipendente e con valenza individualizzante riguardante non solo il fatto ma anche la riferibilità al soggetto
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Predisposizioni procedurali per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In materia di misure cautelari il sindacato della Corte di legittimità è limitato: verifica la coerenza, completezza e logicità della motivazione, non può riesaminare il fatto o rivedere il peso delle prove
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie richiedono riscontri esterni individualizzanti ai sensi dell\'art. 192, comma 3, c.p.p.: tali riscontri possono essere elementi indipendenti di natura rappresentativa o logica (es. riprese video, riconoscimenti, fermi congiunti) che colleghino sia il fatto sia la persona all\'imputato
- I riscontri non devono costituire prove autosufficienti: è sufficiente che diano autonomia di conoscenza rispetto alla fonte dichiarativa e individuino il soggetto
- Se il ricorso si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti o del peso delle prove già esaminate dal giudice di merito, è probabilmente inammissibile
- Chi impugna deve indicare chiaramente elementi di vizio formale o di assoluta carenza logica/motivazionale; altrimenti corre il rischio della condanna alle spese e del pagamento a favore della Cassa delle ammende
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