Sentenza n. 1178/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per una scuola secondaria di primo grado e una scuola dell’infanzia, con decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia aveva respinto l’istanza di riconoscimento della parità scolastica per la scuola secondaria di primo grado e dell’infanzia gestita dalla società, chiedendone l’annullamento e domandando anche misure cautelari, comprese quelle monocratiche. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare monocratica, il Presidente della Sezione aveva ordinato all’amministrazione di riesaminare la decisione, tenendo conto dei rilievi formulati dalla ricorrente e fornendo un’espressa motivazione sui punti contestati.
La decisione
Dopo la concessione della tutela cautelare monocratica, l’Ufficio Scolastico Regionale ha revocato il diniego impugnato e ha riconosciuto alla scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, lo status di scuola paritaria relativamente a un corso completo di scuola secondaria di primo grado, da attivare dalla prima classe, e a una sezione di scuola dell’infanzia. Poiché la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, in quanto la revisione della posizione amministrativa è intervenuta dopo la proposizione del ricorso e in esito alla tutela cautelare urgente, con liquidazione di euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 56 c.p.a.
misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta e della concessione della tutela cautelare monocratica urgente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la pretesa di parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull’atto originariamente impugnato.
- Quando l’amministrazione modifica la propria posizione dopo la proposizione del ricorso e in esito a una tutela cautelare concessa al ricorrente, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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