Cassazione Civile, Ordinanza n. 12724/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'azione ex art. 1669 c.c. proposta da un condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti di costruzione riscontrati in un edificio condominiale, tra cui infiltrazioni, ponti termici, giunto di dilatazione e problematiche dell'impianto antincendio. Il Tribunale aveva accolto la domanda contro l'impresa costruttrice e, in parte, anche la domanda di manleva/regresso verso altri soggetti coinvolti nell'appalto e nella direzione dei lavori. L'impresa soccombente ha proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e, ove occorra, contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Nei motivi ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2055, 2056, 2049 e 1227 c.c., lamentando che la condanna per i difetti dell'impianto antincendio non avesse tenuto conto del concorso causale del condominio nella scelta di un'impresa manutentrice corresponsabile secondo il CTU; 2) violazione dell'art. 5 d.m. n. 55/2014 per errata individuazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione delle spese; 3) violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. per asserita errata applicazione del principio di soccombenza nei rapporti con il progettista chiamato in causa e con i terzi chiamati; 4) violazione degli artt. 1669 e 2055 c.c., sostenendo che il rigetto delle domande verso progettista-direttore dei lavori fosse errato e che la domanda fosse improcedibile per mancata tempestiva denuncia dei difetti, precisando che tale onere non varrebbe verso il progettista-direttore dei lavori e che costui sarebbe comunque responsabile ex art. 1669 c.c. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era tardivo: la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., sicché il ricorso notificato oltre sessanta giorni era inammissibile. Ha inoltre escluso che il formato PDF zippato allegato alla comunicazione rendesse inidonea la conoscenza del provvedimento, e ha ribadito che l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non è autonomamente impugnabile per cassazione se non nei limiti dell'error in procedendo non dedotto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado perché il termine breve per ricorrere decorreva dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., comunicazione avvenuta il 27 febbraio 2018. La notifica del ricorso è invece intervenuta il 4 settembre 2019, quando il termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. era già spirato. La Corte ha inoltre affermato che l'allegazione del provvedimento alla PEC di cancelleria, anche tramite file PDF zippato, è sufficiente a rendere conoscibile la natura dell'ordinanza e a far decorrere il termine breve. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità anche dell'impugnazione dell'ordinanza di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti costituiti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
Disciplina la responsabilità dell'appaltatore/costruttore per gravi difetti dell'edificio; nella vicenda è richiamato come fondamento dell'azione del condominio e della responsabilità accertata nei gradi di merito.
art. 2055 c.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre il concorso di più responsabili e la ripartizione interna del danno; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato tardivo.
art. 2056 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di liquidazione del danno; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2049 c.c.
Richiamato dal ricorrente per prospettare una responsabilità per fatto altrui o per preposto; non esaminato nel merito.
art. 1227 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il concorso colposo del creditore/danneggiato; la censura resta assorbita dalla tardività.
art. 5 d.m. n. 55 del 2014
Norma invocata per contestare lo scaglione di valore utilizzato ai fini della liquidazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di soccombenza e regolazione delle spese di lite.
art. 348-bis c.p.c.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza; nel caso è il provvedimento emesso dalla Corte d'appello.
art. 348-ter c.p.c.
Regola il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e il termine breve per proporlo.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve di sessanta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., se anteriore.
art. 327 c.p.c.
Opera solo in via residuale quando manchino sia la comunicazione sia la notificazione; la Corte afferma che nel caso non ricorreva.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato per escludere l'autonoma ricorribilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, salvo vizi processuali specifici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado soggiace al termine breve di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, salvo che manchino entrambe e operi il termine lungo.
- Ai fini della decorrenza del termine breve, è sufficiente che la cancelleria comunichi il provvedimento in modo tale da renderne riconoscibile la natura e gli effetti processuali; anche l'allegazione di una copia formale in formato informatico è idonea a far decorrere il termine.
- Chi deduce la tempestività del ricorso proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di inammissibilità ha l'onere di allegare e dimostrare sia la mancata comunicazione sia la mancata notificazione del provvedimento.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa per manifesta infondatezza non è di regola autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, salvo specifiche censure per error in procedendo relative all'uso del modello processuale al di fuori dei casi consentiti.
- La contestazione nel merito delle statuizioni di primo grado resta irrilevante se il ricorso per cassazione è tardivo: la verifica preliminare sulla tempestività assorbe ogni esame delle censure sostanziali.
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