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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3115/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p., con riferimento all'art. 61, n.11 quater) e per il porto/detenzione di arma (art. 4, commi 2 e 3, L. 110/1975). Il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) vizio di motivazione per supposte contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi (Pollero, Vinotti e Belvedere); 2) illegittima utilizzazione di testimonianza de relato (figlio del testimone Belvedere) in violazione dell'art. 195 c.p.p.; 3) questione di legittimità costituzionale sull'irragionevolezza della procedibilità d'ufficio per il reato di minaccia alla luce del d.lgs. 150/2022; 4) vizio motivazionale in relazione al capo relativo al possesso dell'arma; 5) mancata concessione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 6) censura sulla recidiva, deducendo che i precedenti erano contravvenzionali e non delitti; 7) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e doglianza sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle prove testimonali e alla utilizzabilità della dichiarazione de relato (confermando che tale dichiarazione non era stata posta in posizione determinante e che, ove non sia stata richiesta l'escussione del teste d'origine, la de relato non è automaticamente inutilizzabile). Ha altresì respinto come manifestamente infondato il profilo costituzionale sulla procedibilità d'ufficio per l'art. 612 c.p., ritenendo nella discrezionalità del legislatore la scelta procedurale e riconoscendo la rilevanza della "minaccia grave" come offesa anche di rilevanza psicologica. I motivi relativi a tenuità, recidiva e attenuanti sono stati dichiarati inammissibili o infondati per carenza di specificità o per correttezza logica della motivazione dei giudici del merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    La Corte interpreta la "minaccia grave" come comprensiva del turbamento psichico arrecato alla vittima; la valutazione della gravità compete al giudice di merito e giustifica la procedibilità d'ufficio nella disciplina vigente

  • art. 61, n.11-quater, cod. pen.

    Indicata come elemento aggravante preso in considerazione nella determinazione della responsabilità e della gravità del fatto (riconoscimento di maggior disvalore quando il fatto è commesso in particolari condizioni)

  • art. 4, commi 2 e 3, L. 110/1975

    Norma richiamata per la qualificazione dell'illecito relativo al possesso/detenzione di arma durante la condotta contestata; i giudici del merito hanno ritenuto provata la detenzione/uso dell'arma

  • art. 195, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che le dichiarazioni de relato non sono automaticamente inutilizzabili quando il teste riferito non è stato escusso: se non è stata richiesta la sua escussione, la de relato può concorrere nella valutazione complessiva della prova

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che tale norma (limitazioni applicabili ad alcune testimonianze) non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, che possono costituire autonoma base probatoria se adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità intrinseca

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali dei motivi di cassazione (il ricorso era proposto nei limiti consentiti)

  • d.lgs. 150/2022

    Riferimento alla modifica del regime di procedibilità per alcuni reati; la Corte ritiene che la modifica non renda manifestamente irragionevole la procedibilità d'ufficio per l'art. 612 c.p.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Invocata dal ricorrente per la tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'applicazione richiede valutazione complessa e specifica delle modalità, del danno o del pericolo e non è stata dimostrata nel caso concreto

  • art. 61-quater, cod. pen.

    Richiamato nel contesto della contestazione della recidiva e delle circostanze aggravanti connesse alla commissione del reato durante misure alternative; la Corte ha ritenuto fondata la contezza della maggiore pericolosità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità intrinseca, costituire base autonoma per la condanna; non si applicano su di esse le stesse limitazioni previste per altri testimoni (art. 192 c.p.p., comma terzo).
  • La testimonianza de relato non è automaticamente inutilizzabile: se non è stata richiesta l'escussione del teste di riferimento, la de relato può concorrere alla valutazione complessiva della prova e non determina di per sé nullità o inutilizzabilità.
  • Le questioni di legittimità costituzionale su scelte processuali (es. procedibilità d'ufficio vs a querela) sono difficilmente accolte salvo manifesta irragionevolezza del legislatore; il loro successo richiede argomentazione solida che dimostri sproporzione palese.
  • La cassazione sindaca i giudizi di merito solo per vizi di legalità o manifesta illogicità della motivazione; la rinnovazione di valutazioni di fatto o la mera richiesta di riequilibrio probatorio sono inammissibili o destinate a insuccesso.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede un'analisi puntuale e motivata delle modalità, del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza; enunciazioni generiche non sono sufficienti.
  • La commissione di un reato durante la sottoposizione a misure alternative o la sussistenza di precedenti (anche se controversa la loro natura) può legittimamente incidere sulla valutazione della pericolosità e sulla configurazione di aggravanti o recidiva.

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