Sentenza n. 386/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - dello scrutinio finale relativo al secondo pentamestre dell’anno scolastico 2025/2026, classe -OMISSIS- “-OMISSIS-” Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (documento presente telematicamente sul registro elettronico), da cui emerge il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato nonché la mancata attribuzione dei relativi crediti scolastici; - del verbale del Consiglio di classe nella parte di interesse, in cui il ricorrente non risulta essere ammesso all’esame di Stato (maturità) per l’anno scolastico 2025/2026 e in cui non è stato attribuito il credito scolastico; - dell’elenco degli ammessi all’esame di Stato (maturità) per l’anno scolastico 2025/2026, atto ignoto, nella parte in cui non compare il nome del ricorrente; - della valutazione finale del Consiglio della classe -OMISSIS- “-OMISSIS-” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato e non ha attribuito il credito scolastico; - di ogni altro atto o provvedimento emesso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, da cui emerge il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato nonché la non attribuzione del credito scolastico; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, complementare e conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente; ………………per la declaratoria… del diritto del ricorrente ad essere ammesso, con la corretta attribuzione dei crediti scolastici, a sostenere l’esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, con condanna al risarcimento del danno da stabilirsi in via equitativa..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026 e mancata attribuzione dei crediti scolastici
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato lo scrutinio finale, il verbale del consiglio di classe, l’elenco degli ammessi e gli ulteriori atti connessi, chiedendo l’annullamento della non ammissione all’esame di Stato, la corretta attribuzione dei crediti scolastici, la declaratoria del diritto a sostenere l’esame e il risarcimento del danno. Il testo riferisce soltanto che l’illegittimità degli atti è stata dedotta sotto più profili, senza specificare i singoli vizi. In sede cautelare monocratica era stata disposta l’ammissione con riserva alle prove d’esame.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità. Dopo l’ammissione con riserva disposta in via cautelare, il ricorrente ha sostenuto le prove dell’esame di Stato, che hanno avuto esito negativo, con conseguente mancato conseguimento del diploma. Tale esito ha superato e assorbito gli atti originariamente impugnati, rendendo autonoma e attuale la lesività della nuova determinazione negativa e definitivamente inutile una pronuncia sui precedenti atti. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate in ragione del peculiare andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
ammissione "con riserva" del ricorrente allo svolgimento delle prove dell’esame di Stato
Consente l’adozione di misure cautelari provvisorie, nella specie utilizzate per ammettere temporaneamente lo studente alle prove d’esame.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso va dichiarato improcedibile
Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando contraddittorio e istruttoria sono completi e non siano prospettate ragioni ostative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione, una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende definitivamente inutile la pronuncia richiesta, anche se il sopravvenuto evento non soddisfa la pretesa del ricorrente.
- L’esito negativo delle prove d’esame sostenute in esecuzione di un’ammissione cautelare con riserva può costituire una nuova determinazione lesiva, autonoma rispetto al precedente giudizio di non ammissione, tale da superare e assorbire gli atti originariamente impugnati e far venir meno l’interesse a ricorrere contro questi ultimi.
- La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata nella camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio e l’istruttoria siano completi, le parti siano state avvertite della possibile definizione immediata e non intendano proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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