Cassazione Civile, Ordinanza n. 17875/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio instaurato da un soggetto operante nel settore edilizio per il pagamento di fatture asseritamente dovute da una società immobiliare. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla società intimata, che chiedeva anche in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per le opere eseguite. Il tribunale rigettava opposizione e domanda riconvenzionale. In appello, la parte attrice in primo grado chiedeva, tra l'altro, la correzione di un errore materiale nella indicazione della parte opposta, sostenendo che la denominazione riportata negli atti come società in accomandita semplice fosse frutto di refuso e che il reale soggetto fosse una ditta individuale identificata anche dalla partita IVA. La corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello ritenendo che fosse stato proposto da un soggetto diverso da quello che aveva agito in primo grado e revocava anche il patrocinio a spese dello Stato per colpa grave. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione delle norme sulla corretta identificazione delle parti e sulla nullità/irregolarità degli atti processuali; violazione degli artt. 81 e 112 c.p.c. per omessa considerazione dell'istanza di correzione; omesso esame di fatti decisivi e documenti attestanti la cessazione della società e l'esistenza della ditta individuale; motivazione apparente e nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di correzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello senza valutare correttamente la richiesta di correzione dell'errore materiale. La domanda di correzione, pur non costituendo motivo di gravame in senso proprio, poteva essere proposta contestualmente all'appello quando il rigetto dell'istanza in primo grado era stato motivato come errore di merito e quindi come statuizione appellabile. La corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la possibilità di correggere il refuso relativo alla qualificazione della parte e, solo in caso di esito favorevole della correzione, scrutinare l'altro motivo di appello relativo al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, per il nuovo esame della questione; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 125 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sugli atti introduttivi e sulla regolarità formale degli atti processuali in relazione all'errore di individuazione della parte
art. 638 c.p.c.
richiamato con riferimento al procedimento monitorio e agli atti introduttivi del decreto ingiuntivo
art. 414 c.p.c.
richiamato quale norma sugli atti introduttivi del rito del lavoro, evocata dal ricorrente a supporto della censura sugli atti di causa
art. 167 c.p.c.
richiamato in relazione alla costituzione del convenuto e alle difese nella fase di merito
art. 163 c.p.c.
richiamato quanto al contenuto dell'atto di citazione e alla corretta identificazione delle parti
art. 164 c.p.c.
richiamato quanto alle nullità della citazione per vizi dell'atto introduttivo
art. 156 c.p.c.
richiamato sulla sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo
art. 157 c.p.c.
richiamato in tema di rilevazione e sanatoria delle nullità processuali
art. 81 c.p.c.
richiamato con riferimento alla legittimazione ad agire e alla posizione processuale della parte che propone l'impugnazione
art. 112 c.p.c.
richiamato sia come parametro del dovere di pronuncia sia come violazione per omessa decisione sull'istanza di correzione
art. 132 c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per mancanza di pronuncia o motivazione
art. 96 c.p.c.
richiamato con riferimento alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, rigettata in primo grado e riproposta in appello
art. 287 c.p.c.
norma centrale sul procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza; la Corte ribadisce che l'istanza di correzione è distinta dai motivi di impugnazione
art. 288 c.p.c.
si afferma che, in caso di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale, è precluso il rimedio previsto dal comma 4
art. 111 Cost.
richiamato nella giurisprudenza citata per escludere l'autonoma impugnabilità del provvedimento di correzione che rigetta l'istanza
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è distinta dai motivi di appello: non mira a riformare il decisum, ma a eliminare errori estranei al processo formativo della volontà decisoria, quali refusi, omissioni o errori di calcolo.
- Quando l'istanza di correzione sia proposta al giudice dell'impugnazione, essa non assume natura di motivo di gravame, ma resta una domanda autonoma di correzione; il suo accoglimento o rigetto va tenuto distinto dalla decisione sull'appello.
- Se il rigetto dell'istanza di correzione in primo grado è motivato nel senso che l'errore dedotto sarebbe in realtà un errore di merito, la parte può proporre contestualmente l'appello avverso quella statuizione e riproporre la richiesta di correzione.
- La legittimazione ad impugnare va valutata alla luce dell'effettiva identificazione della parte processuale; non è corretto dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione senza prima esaminare se la pretesa diversità soggettiva dipenda da un mero errore materiale sull'indicazione della parte.
- La soccombenza nel giudizio di appello non può essere misurata sulla sola sorte dell'istanza di correzione materiale, poiché questa non è un motivo di gravame in senso proprio; rileva invece l'esito dei veri motivi di impugnazione.
- L'omessa pronuncia su una domanda o istanza ritualmente proposta integra nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di pronuncia.
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