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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03801/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sartiano impugnava la sentenza per presunte errate valutazioni della prova (in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni dei fratelli Berna e il valore di intercettazioni e rapporti di frequentazione), la mancata prova della sua partecipazione stabile alla cosca Libri, la configurabilità dell'aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416‑bis (reimpiego) e la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche. Chirico contestava la responsabilità per intestazione fittizia di beni e l'aggravante per aver agito al fine di agevolare la cosca Libri, sostenendo insufficienza probatoria circa il dolo specifico e la confusione fra gestione e titolarità, e denunciava carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: ha confermato la valutazione complessiva del doppio grado di merito (doppia conforme) e la decisione di primo grado incorporata dalla Corte d'appello. Per Sartiano ha confermato la condanna per il reato associativo (capo A) e ne ha assolto l'imputato dal reato ascritto al capo Q per insussistenza del fatto; ha altresì ritenuto inammissibili o generici vari motivi di impugnazione (compreso il motivo relativo all'aggravante non dedotto in appello). Per Chirico Maria ha confermato la responsabilità per intestazione fittizia aggravata dall'agevolazione della cosca, ritenendo provata la consapevolezza del fine agevolativo alla luce del contesto probatorio e delle intercettazioni; anche le doglianze sulle attenuanti sono state ritenute generiche e non idonee a sovvertire la motivazione. In conclusione i ricorsi sono stati respinti e le decisioni di merito sono state confermate nei punti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte valorizza la complessiva prova di contesto e le condotte integrate nella consorteria per ritenere la partecipazione. Il sesto comma (aggravante per reimpiego) è stato oggetto di contestazione ma non poteva essere esaminato in Cassazione se non dedotto specificamente in appello.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per aver agito al fine di agevolare l'attività di associazione mafiosa; la Corte conferma la lettura giurisprudenziale secondo cui si tratta di una circostanza di natura soggettiva che può comunicarsi al concorrente che sia consapevole della finalità agevolativa perseguita dai correi (richiamo alla pronuncia Sez. U, Chioccini).

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di censura sulle modalità di valutazione delle intercettazioni; la Corte ritiene che la motivazione di merito abbia correttamente valutato il contenuto delle intercettazioni nel contesto probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione della prova; la Corte ritiene che il giudizio di merito abbia rispettato i criteri di valutazione delle dichiarazioni e delle prove.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Applicato per escludere in Cassazione questioni non devolute alla cognizione del giudice d'appello: non possono essere dedotte in cassazione questioni non specificamente dedotte in appello.

  • artt. 62‑bis e 133 cod. pen.

    Norme sul riconoscimento delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive sulle attenuanti fossero generiche e che la motivazione di merito fosse sufficiente a giustificare il diniego.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato congiuntamente agli altri articoli in tema di pena e circostanze attenuanti; la Corte ha ribadito l'onere di motivazione specifica per riconoscere attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado che si saldano), il giudice d'appello non è tenuto a ripetere analiticamente ogni argomento di difesa purché la motivazione complessiva spieghi logicamente le ragioni del convincimento; in Cassazione le censure generiche contro tale quadro sono spesso inammissibili.
  • Le dichiarazioni di coindagati o persone offese possono essere ritenute attendibili se corroborate da elementi di riscontro (intercettazioni, contesto, comportamento concorde) e la corte può valorizzarle anche se i dichiarante non sono estranei al procedimento.
  • Le questioni non sollevate in modo specifico nel motivo di appello non possono normalmente essere discusse in Cassazione (art. 609(2) c.p.p.): chi impugna deve formulare in appello censure puntuali per conservarne la proponibilità in cassazione.
  • L'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa è di carattere soggettivo: per applicarla occorre dimostrare la consapevolezza della finalità agevolativa; tale consapevolezza può essere desunta dal contesto e dagli scambi intercettati se mostrano un disegno unitario.
  • La semplice frequentazione o rapporti commerciali con esponenti della criminalità non costituiscono di per sé prova assoluta di partecipazione associativa; tuttavia, in presenza di elementi di contesto e riscontri (es. esenzione dal pagamento del pizzo, ruoli gestori, intercettazioni) possono concorrere a formare il convincimento.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che la difesa prospetti elementi concreti e specifici che giustifichino la diminuzione della pena: deduzioni apodittiche o generiche in appello sono insufficienti.

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