Sentenza n. 740/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della nota Inps dell’11 agosto 2020, di reiezione della domanda di integrazione salariale n. 3309807688/33010001/10000002, afferente al periodo 18 maggio 2020 – 20 giugno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota INPS di reiezione della domanda di integrazione salariale ordinaria per il periodo 18 maggio 2020 – 20 giugno 2020
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’INPS deducendo, in primo luogo, il difetto di motivazione, poiché la causale “no Corr. Inquadr” sarebbe stata troppo sintetica e non avrebbe consentito di comprendere le ragioni del rigetto né di predisporre un’effettiva difesa. In secondo luogo, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla CIGO emergenziale prevista dall’art. 19 del d.l. n. 18/2020, rilevando che l’INPS le aveva attribuito i codici di autorizzazione “0J” e “1S”, che comportavano il versamento di contributi collegati agli ammortizzatori sociali, e che una precedente domanda di CIGO, relativa al periodo 16 marzo 2020 – 16 maggio 2020, era stata accolta. La società ha quindi dedotto l’illegittimità e contraddittorietà del successivo diniego. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio è emerso che il codice ATECO della società era 631029, il relativo codice statistico contributivo era 10635 e l’attività sociale consisteva nella gestione esternalizzata di procedure sanzionatorie, con fornitura di sistemi informatici, stampa e imbustamento. La società aveva inoltre proposto un ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo della Gestione Prestazioni Temporanee, rimasto inevaso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica “no Corr. Inquadr”, perché indicava il mancato corretto inquadramento previdenziale quale ragione del diniego. La stessa articolata difesa della ricorrente dimostrava che essa aveva compreso l’iter logico seguito dall’INPS e non aveva subito una lesione del diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che l’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 limita l’applicazione della disciplina della CIGO e dei relativi obblighi contributivi a determinate categorie di imprese e attività. L’attività svolta dalla società non rientrava in nessuna delle categorie ammesse alla CIGO, pur essendo formalmente collocata nel settore industria ai fini della classificazione previdenziale. I codici “0J” e “1S” non dimostravano il diritto alla CIGO: in particolare, il codice “0J” indicava l’obbligo di versamento al Fondo di integrazione salariale, strumento residuale rispetto alla CIGO, non l’appartenenza a una categoria avente diritto al trattamento ordinario. Neppure il precedente accoglimento di una domanda relativa al periodo anteriore poteva legittimare il beneficio in assenza dei presupposti di legge, trattandosi di un’ammissione collegata al particolare contesto emergenziale e alla gestione automatizzata delle domande. La società avrebbe potuto eventualmente accedere all’assegno ordinario del FIS, se in possesso dei requisiti previsti. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 17 e ss. d.l. n. 18/2020
Richiamato quale base normativa della domanda di integrazione salariale presentata per il periodo emergenziale.
art. 19 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
Prevede, per i datori di lavoro interessati dalla sospensione o riduzione dell’attività per l’emergenza COVID-19, la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario, nei limiti dei rispettivi ambiti applicativi.
art. 49 l. n. 88/1989
Disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali nei diversi settori, senza determinare da sola il diritto alla CIGO.
art. 10 d.lgs. n. 148/2015
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; ...
Individua tassativamente, secondo la decisione, le categorie di imprese e attività cui si applicano la CIGO e i relativi obblighi contributivi. La mera classificazione nel settore industria non è sufficiente se l’attività concretamente esercitata non rientra nelle categorie previste.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 148/2015
Richiamato con riferimento all’adeguamento della disciplina del Fondo di integrazione salariale alle disposizioni del decreto legislativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso alla CIGO, la classificazione previdenziale del datore di lavoro nel settore industria non è di per sé sufficiente: occorre che l’attività concretamente esercitata rientri in una delle categorie previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015.
- I codici contributivi o di autorizzazione attribuiti dall’INPS, compreso il codice relativo all’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, non provano automaticamente la sussistenza del diritto alla CIGO quando l’attività dell’impresa non rientra nel relativo ambito legale.
- L’accoglimento di una precedente domanda di integrazione salariale non consolida il diritto al beneficio per periodi successivi né rende legittimo un trattamento concesso in assenza dei presupposti normativi, soprattutto quando l’accoglimento sia dipeso da procedure automatizzate adottate in una fase emergenziale.
- Una motivazione sintetica del provvedimento amministrativo può essere ritenuta sufficiente quando individua chiaramente la ragione del diniego e consente al destinatario di comprendere la decisione e di articolare una difesa effettiva.
- Quando un’impresa non rientra nell’ambito della CIGO, l’eventuale obbligo contributivo può riferirsi al Fondo di integrazione salariale, quale strumento residuale, ferma la necessità della verifica dei requisiti specifici per l’assegno ordinario.
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