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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente bancario)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da tre condotte: recesso dagli affidamenti concessi senza giustificato motivo, segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e trattenuta indebita di bonifici eseguiti da creditori. Il Tribunale aveva riconosciuto solo un risarcimento, limitatamente alla segnalazione in Centrale Rischi, mentre la Corte d’appello, su appello principale della società e incidentale della banca, aveva respinto l’appello principale e accolto l’incidentale, rigettando integralmente la domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. per ultrapetizione, perché la Corte d’appello avrebbe riesaminato la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi nonostante la banca avesse censurato solo la quantificazione del danno e non l’accertamento di illegittimità compiuto dal Tribunale; (2) violazione della disciplina di Banca d’Italia e del TUB per omessa corretta valutazione dei presupposti della segnalazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo sull’illegittimità della segnalazione; (4) violazione delle norme sul risarcimento del danno per mancata considerazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla segnalazione; (5) e (6) violazione delle norme su recesso, correttezza e buona fede, oltre a omesso esame, per avere ritenuto legittimo il recesso dagli affidamenti; (7) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che sulla statuizione del Tribunale relativa all’illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi si fosse formato giudicato interno, poiché l’appello incidentale della banca riguardava soltanto la sussistenza e la liquidazione del danno e non anche l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione. La Corte d’appello, riesaminando proprio quel profilo, è quindi incorsa in ultrapetizione. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi secondo, terzo e settimo; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente a una questione di danno rimasta assorbita; i motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché la censura sul recesso dalla linea di credito era generica e non specificamente idonea a superare l’accertamento di legittimità compiuto dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può pronunciarsi su un capo coperto da giudicato interno o non devoluto con l’impugnazione

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere censure specifiche; l’oggetto devoluto al giudice di secondo grado è delimitato dai motivi proposti

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte o non riproposte si intendono rinunciate; il tema non devoluto non può essere riesaminato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, nei limiti attualmente ammessi dalla giurisprudenza

  • art. 1845 c.c.

    il recesso della banca dal rapporto di apertura di credito è facoltà riconosciuta dalla legge, con la rilevanza del preavviso nei rapporti a tempo indeterminato

  • art. 1175 c.c.

    la banca deve esercitare i propri diritti secondo correttezza

  • art. 1375 c.c.

    il rapporto contrattuale deve essere eseguito secondo buona fede

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità per inadempimento e onere risarcitorio

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende perdita subita e mancato guadagno causalmente conseguenti all’inadempimento

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito

  • art. 2056 c.c.

    il danno aquiliano si liquida secondo i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il possibile danno non patrimoniale

  • art. 91 c.p.c.

    disciplina la regolazione delle spese di lite, che segue la soccombenza

Massime di principio

  • L’appello devolve al giudice di secondo grado solo i capi della decisione specificamente censurati; se il gravame attacca soltanto la quantificazione del danno, resta fermo l’accertamento non impugnato sull’illegittimità della condotta e il suo riesame integra ultrapetizione.
  • Quando una parte contesta in cassazione il riesame di un punto coperto da giudicato interno, il motivo che investa quel profilo è fondato se dagli atti emerge che l’impugnazione di merito non conteneva una critica specifica a quel capo.
  • Nel rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato la banca può recedere ad nutum nel rispetto del preavviso; per sostenere l’illegittimità del recesso per violazione di buona fede, il cliente deve allegare e provare le ragioni concrete di arbitrarietà o irragionevolezza del comportamento dell’istituto.
  • La mera deduzione, in termini generici, di violazione della buona fede e correttezza non è sufficiente a superare un accertamento di merito che abbia ritenuto il recesso conforme al contratto, al preavviso e alla situazione debitoria del cliente.
  • Le censure per omesso esame di fatti decisivi o per mancata considerazione del danno sono inammissibili quando il relativo tema non è stato esaminato dal giudice di merito perché assorbito da una diversa ratio decidendi che, se cassata, dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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