Direttiva 2024/1203
Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza la risposta penale dell’Unione alla criminalità ambientale, aggiornando e ampliando l’elenco dei reati ambientali e fissando standard minimi comuni per sanzioni, termini di prescrizione, giurisdizione, confisca e strumenti investigativi. Introduce inoltre obblighi di prevenzione, formazione, coordinamento tra autorità, strategia nazionale e raccolta di dati statistici. La disciplina mira a garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, con particolare severità per i reati più gravi e per quelli che producono conseguenze catastrofiche o coinvolgono persone giuridiche. La direttiva deve essere recepita entro il 21 maggio 2026 e sostituisce, per gli Stati membri vincolati, le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Tutela penale dell’ambiente mediante norme minime comuni su reati, sanzioni, prevenzione e cooperazione, con sostituzione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea vincolati dalla stessa e impone loro di introdurre norme minime in materia di diritto penale ambientale. Riguarda persone fisiche e persone giuridiche che pongano in essere condotte illecite connesse a violazioni del diritto ambientale dell’Unione o della normativa nazionale di attuazione, incluse condotte intenzionali e, per taluni reati, anche commesse per grave negligenza. Copre un elenco ampio di condotte che incidono su aria, acqua, suolo, ecosistemi, fauna e flora, rifiuti, sostanze chimiche, mercurio, valutazione di impatto ambientale, spedizioni di rifiuti, riciclaggio delle navi, inquinamento provocato dalle navi, impianti pericolosi, attività offshore, materiale radioattivo, estrazioni idriche, specie protette, specie esotiche invasive, deforestazione, sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati. Restano escluse o disciplinate solo per rinvio le situazioni espressamente limitate dal testo, nonché gli Stati membri non vincolati per effetto dei protocolli n. 21 e n. 22 (Irlanda e Danimarca).
Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente
La direttiva mira a rafforzare in modo sostanziale la repressione della criminalità ambientale nell’Unione, sostituendo la precedente disciplina del 2008 e quella del 2009 relativa all’inquinamento provocato dalle navi. Il legislatore europeo evidenzia, nei considerando, che l’aumento dei reati ambientali, la loro dimensione transfrontaliera e l’insufficienza delle sole sanzioni amministrative richiedono norme penali minime comuni, sanzioni più severe e maggiore cooperazione tra autorità.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva stabilisce norme minime comuni su:
- definizione dei reati ambientali;
- sanzioni per persone fisiche e giuridiche;
- misure di prevenzione e contrasto;
- strumenti investigativi, prescrizione e giurisdizione;
- protezione dei segnalanti e del pubblico interessato;
- raccolta dati, strategia nazionale e cooperazione istituzionale.
L’approccio è di armonizzazione minima: gli Stati membri conservano margini di discrezionalità nella scelta delle forme e dei mezzi di recepimento e possono adottare norme più rigorose. La direttiva non esaurisce il sistema sanzionatorio, poiché lascia impregiudicata l’adozione o la permanenza di sanzioni amministrative e di altre misure previste dal diritto ambientale dell’Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito materiale è molto ampio e copre le condotte illecite che incidono sull’ambiente in senso lato, comprendendo aria, acqua, suolo, ecosistemi, fauna e flora, habitat protetti e risorse naturali. Il testo richiama numerosi atti settoriali dell’Unione, tra cui REACH, regolamenti sui biocidi e sui fitosanitari, direttive VIA, acque, habitat, uccelli, emissioni industriali, Seveso, offshore, spedizioni di rifiuti, mercurio, specie esotiche invasive, deforestazione e gas fluorurati.
Ai sensi dell’articolo 2:
- la nozione di "persona giuridica" esclude Stati, istituzioni pubbliche che esercitano pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche;
- "habitat all’interno di un sito protetto" e "ecosistema" sono definiti in modo estensivo;
- i termini utilizzati per descrivere le condotte vanno letti, se del caso, secondo le definizioni della normativa UE richiamata.
Reati ambientali: struttura dell’incriminazione
L’articolo 3 è il cuore della direttiva. Gli Stati membri devono punire come reato le condotte elencate quando siano illecite; per il blocco principale dei reati è richiesto il dolo, mentre per alcune fattispecie è sufficiente la grave negligenza.
Il concetto di illiceità comprende:
- violazione di atti legislativi UE che perseguono obiettivi della politica ambientale di cui all’articolo 191 TFUE;
- violazione della normativa nazionale attuativa;
- rilascio o uso fraudolento di autorizzazioni, oppure autorizzazioni che violano palesemente requisiti sostanziali.
Tra le principali fattispecie ricomprese vi sono:
- scarichi, emissioni o immissioni nell’ambiente di quantità tali da provocare o poter provocare morte, lesioni gravi o danni rilevanti;
- immissione sul mercato di prodotti vietati o non conformi, se il loro uso su vasta scala può produrre effetti dannosi;
- fabbricazione, commercializzazione o uso di sostanze pericolose non conformi ai regolamenti citati;
- attività illecite relative al mercurio;
- realizzazione di progetti senza autorizzazione nei casi disciplinati dalla direttiva VIA;
- gestione illecita dei rifiuti e spedizioni di rifiuti in quantità non trascurabile;
- riciclaggio delle navi in violazione del regolamento applicabile;
- scarichi inquinanti dalle navi;
- esercizio, chiusura o costruzione di impianti o attività pericolose soggetti alle direttive Seveso, IED e offshore;
- produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di materiale radioattivo in violazione della normativa Euratom;
- prelievi di acque superficiali o sotterranee in violazione della direttiva quadro acque;
- uccisione, distruzione, possesso, commercio o offerta di specie selvatiche protette o CITES, salvo quantità trascurabili;
- immissione sul mercato o esportazione di materie prime e prodotti pertinenti in violazione del regolamento sulla deforestazione;
- deterioramento di habitat protetti o perturbazione significativa di specie protette;
- introduzione, detenzione, allevamento, trasporto, utilizzo e rilascio di specie esotiche invasive;
- produzione e uso di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati a effetto serra.
L’articolo 3 prevede anche i reati qualificati: se le condotte producono distruzione di ecosistemi o habitat protetti, oppure danni diffusi, rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, la risposta sanzionatoria deve essere più severa.
Reati colposi, quantità non trascurabili e criteri valutativi
Per alcune condotte, l’incriminazione scatta anche in caso di grave negligenza. La direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre regole più rigorose.
L’articolo 3, paragrafi 6-8, introduce criteri che gli Stati devono far considerare alle autorità competenti nella valutazione della rilevanza del danno, della probabilità del danno e della non trascurabilità della quantità, tra cui:
- condizioni originarie dell’ambiente;
- durata, portata e reversibilità del danno;
- pericolosità o tossicità del materiale;
- superamento di valori, soglie o parametri obbligatori;
- stato di conservazione delle specie;
- costo di ripristino dell’ambiente.
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a punire penalmente l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati ambientali. Il tentativo è punibile per un elenco ampio di reati, soprattutto quelli più gravi, mentre non lo è per la realizzazione di progetti senza autorizzazione, perché la fase iniziale di attuazione è già considerata rilevante.
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 5 impone sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e introduce soglie minime di pena detentiva massima. In particolare:
- almeno 10 anni se i reati elencati all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), provocano la morte di una persona;
- almeno 8 anni per i reati qualificati di cui all’articolo 3, paragrafo 3;
- almeno 5 anni per i reati colposi con esito mortale e per varie fattispecie gravi;
- almeno 3 anni per altre fattispecie indicate.
Sono previste anche sanzioni o misure accessorie, tra cui:
- ripristino dell’ambiente o risarcimento del danno ambientale;
- sanzioni pecuniarie;
- esclusione da finanziamenti pubblici, procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
- interdizione dall’esercizio di posizioni rilevanti in persona giuridica;
- ritiro di permessi e autorizzazioni;
- divieto temporaneo di candidarsi a cariche pubbliche;
- pubblicazione della decisione giudiziaria, ma solo in casi eccezionali e giustificati, con attenzione alla protezione dei dati personali.
Responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche
Gli articoli 6 e 7 disciplinano la responsabilità delle persone giuridiche quando il reato è commesso a loro vantaggio da soggetti apicali o quando la carenza di vigilanza o controllo ne abbia consentito la commissione. La responsabilità della persona giuridica non esclude quella delle persone fisiche coinvolte.
Per le persone giuridiche, la direttiva richiede sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano sanzioni pecuniarie. Per i reati più gravi, il massimale non può essere inferiore:
- al 5% del fatturato mondiale totale o a 40.000.000 EUR per le fattispecie più gravi individuate dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera a);
- al 3% del fatturato mondiale totale o a 24.000.000 EUR per le fattispecie di cui alla lettera b).
Le misure accessorie possibili includono, tra l’altro:
- ripristino o risarcimento ambientale;
- esclusione da benefici o aiuti pubblici;
- interdizione dall’attività;
- ritiro di permessi e autorizzazioni;
- sorveglianza giudiziaria;
- scioglimento;
- chiusura dei locali usati per il reato;
- obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza;
- pubblicazione della decisione.
I reati qualificati commessi da persone giuridiche devono essere sanzionati più severamente rispetto agli altri reati della direttiva.
Circostanze aggravanti e attenuanti
L’articolo 8 elenca le principali circostanze aggravanti, tra cui:
- distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;
- contesto di organizzazione criminale;
- uso di documenti falsi o contraffatti;
- commissione da parte di un funzionario pubblico;
- recidiva specifica;
- vantaggi finanziari rilevanti o risparmi di spesa rilevanti;
- distruzione di prove o minacce a testimoni e denuncianti;
- commissione in aree protette.
L’articolo 9 prevede circostanze attenuanti quando l’autore:
- ripristina spontaneamente l’ambiente o adotta misure di mitigazione prima dell’indagine penale;
- fornisce informazioni utili per identificare altri autori o acquisire prove.
Confisca, prescrizione e giurisdizione
L’articolo 10 impone il tracciamento, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi dei reati.
L’articolo 11 disciplina i termini di prescrizione:
- almeno 10 anni per i reati più gravi puniti con pena massima di almeno 10 anni;
- almeno 5 anni per i reati puniti con pena massima di almeno 5 anni;
- almeno 3 anni per i reati puniti con pena massima di almeno 3 anni.
Per l’esecuzione delle sanzioni dopo sentenza definitiva sono previsti termini minimi analoghi. Gli Stati membri possono derogare verso il basso entro il limite di 5 anni, purché il termine sia interrompibile o sospendibile.
L’articolo 12 richiede agli Stati membri di stabilire la giurisdizione almeno nei casi di:
- commissione totale o parziale sul territorio;
- reato commesso a bordo di navi o aeromobili immatricolati nello Stato o battenti la sua bandiera;
- verificazione del danno nel territorio;
- autore cittadino dello Stato membro.
Sono inoltre previste ipotesi di giurisdizione extra-territoriale facoltativa, da comunicare alla Commissione, e un meccanismo di cooperazione tra Stati membri con eventuale ricorso a Eurojust per risolvere i conflitti di giurisdizione.
Strumenti investigativi e protezione di segnalanti e pubblico interessato
L’articolo 13 impone strumenti investigativi efficaci e proporzionati, anche speciali, sul modello di quelli usati per criminalità organizzata o reati gravi.
L’articolo 14, nel rispetto della direttiva (UE) 2019/1937, richiede misure di sostegno e assistenza per chi segnala reati ambientali o collabora con le autorità.
L’articolo 15 tutela il cosiddetto pubblico interessato: persone colpite o potenzialmente colpite, persone con interesse sufficiente o che fanno valere una violazione di un diritto, e ONG ambientali che soddisfano i requisiti nazionali. Se in ordinamento esistono diritti procedurali equivalenti in altri reati, tali diritti devono essere riconosciuti anche nei procedimenti per reati ambientali.
Prevenzione, risorse, formazione e coordinamento
Gli articoli 16-19 impongono un quadro organizzativo di prevenzione e contrasto:
- campagne di informazione e sensibilizzazione;
- programmi di ricerca e istruzione;
- risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti;
- formazione specializzata per giudici, pubblici ministeri, polizia e personale competente;
- meccanismi di coordinamento e cooperazione tra autorità amministrative e penali.
La direttiva incoraggia anche la specializzazione di unità investigative, pubblici ministeri e giudici, compatibilmente con l’assetto costituzionale nazionale.
Cooperazione con le istituzioni dell’Unione, strategia nazionale e dati statistici
L’articolo 20 prevede cooperazione con Eurojust, Europol, Procura europea, OLAF e Commissione, soprattutto nei casi transfrontalieri.
L’articolo 21 impone una strategia nazionale di lotta ai reati ambientali da elaborare e pubblicare entro il 21 maggio 2027. Essa deve contenere almeno:
- obiettivi e priorità;
- ruoli e responsabilità delle autorità competenti;
- modalità di supporto ai professionisti del contrasto;
- stima delle risorse e valutazione dei fabbisogni futuri.
La strategia va riesaminata e aggiornata almeno ogni cinque anni.
L’articolo 22 istituisce un sistema nazionale di raccolta e pubblicazione di dati statistici anonimi su segnalazioni, indagini e azioni giudiziarie, comprendenti almeno:
- numero di reati registrati e giudicati;
- procedimenti archiviati, anche per prescrizione;
- persone fisiche e giuridiche perseguite e condannate;
- tipi e livelli di sanzioni inflitte.
Gli Stati membri trasmettono annualmente i dati alla Commissione, che pubblica una relazione almeno ogni tre anni.
L’articolo 23 affida alla Commissione, entro il 21 maggio 2027, l’adozione di un formato standard tramite atti di esecuzione, secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento, sostituzione delle direttive precedenti e tempi chiave
L’articolo 28 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2026 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
L’articolo 26 sostituisce la direttiva 2008/99/CE per gli Stati membri vincolati; l’articolo 27 sostituisce la direttiva 2009/123/CE per gli stessi Stati, mantenendo però gli effetti di quella disciplina per gli Stati non vincolati.
Le principali scadenze operative sono quindi:
- entro 21 maggio 2026: recepimento;
- entro 21 maggio 2027: strategia nazionale e formato standard dati;
- entro 21 maggio 2028: relazione della Commissione sul recepimento;
- entro 21 maggio 2031: valutazione d’impatto e possibile proposta legislativa.
Osservazioni di interesse pratico
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha un impatto significativo su compliance ambientale, governance societaria, modelli organizzativi, due diligence, gestione del rischio penale, presidio delle autorizzazioni e politiche sanzionatorie. La previsione di sanzioni pecuniarie collegate al fatturato mondiale e l’obbligo di sistemi di dovuta diligenza per le persone giuridiche rendono particolarmente rilevanti i profili di controllo interno, tracciabilità documentale e prevenzione delle violazioni nei gruppi multinazionali e nei settori industriali regolati.
Disposizioni principali
Obiettivo e natura minima della disciplina
L’articolo 1 stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni, nonché per misure di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale e di applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, ma impone il raggiungimento del risultato minimo armonizzato.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, la nozione di persona giuridica, escludendo Stati, istituzioni pubbliche che esercitano pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche, nonché le nozioni di habitat all’interno di un sito protetto ed ecosistema. I termini che descrivono le condotte del reato vanno interpretati, se del caso, secondo le definizioni della normativa UE richiamata.
Reati ambientali e criteri di illiceità
L’articolo 3 impone agli Stati membri di qualificare come reati le condotte illecite elencate, se intenzionali, e alcune condotte se commesse almeno per grave negligenza. La nozione di illiceità ricomprende la violazione del diritto UE rilevante e della normativa nazionale di attuazione, nonché l’uso fraudolento o abusivo di autorizzazioni. L’articolo elenca numerose fattispecie: scarichi/emissioni/inserimenti nell’ambiente, messa sul mercato di prodotti vietati o non conformi, sostanze chimiche e mercurio, progetti senza autorizzazione, gestione illecita dei rifiuti e spedizioni illecite di rifiuti, riciclaggio delle navi, scarichi dalle navi, attività pericolose e impianti soggetti a Seveso/IED/offshore, materiale radioattivo, prelievi idrici, specie selvatiche protette e CITES, deforestazione/degrado forestale, specie esotiche invasive, sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati. Alcune condotte diventano reati qualificati se producono distruzione di ecosistemi o danni diffusi, rilevanti, irreversibili o duraturi.
Partecipazione al reato e tentativo
L’articolo 4 rende punibili l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui all’articolo 3. Prevede inoltre la punibilità del tentativo per un elenco di reati ambientali particolarmente gravi, mentre esclude il tentativo per la realizzazione di un progetto senza autorizzazione, già considerata punibile nella fase iniziale di attuazione.
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 5 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Introduce livelli minimi di pena detentiva massima: almeno 10 anni se i reati indicati provocano la morte di una persona; almeno 8 anni per i reati qualificati; almeno 5 anni per altri reati gravi e per alcuni reati colposi con esito mortale; almeno 3 anni per specifiche fattispecie di minore gravità relativa. Sono inoltre previste sanzioni o misure accessorie, tra cui ripristino o risarcimento ambientale, sanzioni pecuniarie, esclusione da finanziamenti pubblici, interdizioni, ritiro di permessi e autorizzazioni, divieti di candidarsi a cariche pubbliche e pubblicazione della decisione in casi eccezionali.
Responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche
Gli articoli 6 e 7 prevedono la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi a loro vantaggio da soggetti apicali o per carenza di vigilanza e controllo, senza pregiudizio per l’azione penale contro le persone fisiche. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere sanzioni pecuniarie; per i reati più gravi il massimale non può essere inferiore al 5% del fatturato mondiale totale o a 40 milioni di euro, ovvero al 3% o a 24 milioni di euro per un secondo gruppo di reati. Sono previste anche misure come ripristino o risarcimento, esclusione da benefici pubblici, interdizione dall’attività, sorveglianza giudiziaria, scioglimento, chiusura sedi, obbligo di sistemi di dovuta diligenza e pubblicazione della decisione. I reati qualificati devono essere puniti più severamente.
Circostanze aggravanti e attenuanti
L’articolo 8 elenca circostanze aggravanti tra cui danni irreversibili o duraturi a ecosistemi, appartenenza a organizzazione criminale, uso di documenti falsi, commissione da parte di un pubblico ufficiale, recidiva, vantaggio economico rilevante, distruzione di prove o minacce a testimoni/denuncianti e commissione in siti protetti. L’articolo 9 prevede circostanze attenuanti, come il ripristino spontaneo dell’ambiente o la collaborazione utile con le autorità.
Confisca, prescrizione e giurisdizione
L’articolo 10 impone il tracciamento, il congelamento e la confisca di beni strumentali e proventi da reato. L’articolo 11 stabilisce termini minimi di prescrizione per indagini, azione penale, processo e esecuzione delle sanzioni: 10, 5 o 3 anni a seconda della gravità; sono ammessi termini inferiori a 10 anni ma non sotto i 5 anni se interrompibili o sospendibili. L’articolo 12 disciplina la giurisdizione territoriale, personale e, su comunicazione alla Commissione, anche extra-territoriale in casi ulteriori, prevedendo cooperazione tra Stati membri e ricorso a Eurojust in caso di conflitti.
Strumenti investigativi e protezione dei segnalanti
L’articolo 13 richiede strumenti investigativi efficaci e proporzionati, anche speciali, per i reati ambientali. L’articolo 14 garantisce, fatto salvo il regime della direttiva (UE) 2019/1937, misure di sostegno e assistenza a chi segnala reati ambientali o collabora con le autorità, mentre l’articolo 15 riconosce adeguati diritti procedurali al pubblico interessato, se tali diritti esistono già nel diritto nazionale per reati analoghi.
Prevenzione, risorse, formazione e coordinamento
Gli articoli 16, 17, 18 e 19 impongono campagne informative e programmi di ricerca/istruzione, risorse adeguate, formazione specializzata e meccanismi di coordinamento e cooperazione tra tutte le autorità competenti. Gli Stati membri devono valutare il rafforzamento della specializzazione delle autorità e organizzare la cooperazione tra profili amministrativi e penali.
Cooperazione europea, strategia nazionale e dati statistici
L’articolo 20 prevede cooperazione con Eurojust, Europol, Procura europea, OLAF e Commissione. L’articolo 21 impone una strategia nazionale di lotta ai reati ambientali da elaborare e pubblicare entro il 21 maggio 2027, con revisione almeno quinquennale. L’articolo 22 istituisce un sistema di dati statistici anonimi e la trasmissione annuale alla Commissione; l’articolo 23 demanda alla Commissione, entro il 21 maggio 2027, un formato standard di trasmissione dei dati mediante atti di esecuzione.
Valutazione, sostituzione delle direttive precedenti e recepimento
L’articolo 25 prevede una relazione della Commissione entro il 21 maggio 2028 e una valutazione dell’impatto entro il 21 maggio 2031, con possibile proposta legislativa. Gli articoli 26 e 27 sostituiscono, per gli Stati membri vincolati, le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. L’articolo 28 fissa il termine di recepimento al 21 maggio 2026; l’articolo 29 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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