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Direttiva 2024/1174

Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L1174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il regime MREL per rendere più proporzionato il trattamento delle entità che il piano di risoluzione destina alla liquidazione e per consentire, in casi circoscritti, la determinazione del MREL interno su base consolidata. Introduce una definizione armonizzata di "entità soggetta a liquidazione", chiarisce quando le autorità di risoluzione non devono fissare il MREL e quando possono farlo solo in via eccezionale e aumentato, e coordina gli obblighi di deduzione, autorizzazione e informativa. Le modifiche nazionali relative alla direttiva 2014/59/UE devono essere recepite entro il 13 novembre 2024 e applicate dal 14 novembre 2024; le modifiche al regolamento (UE) n. 806/2014 sono invece direttamente applicabili con scadenze differenziate.

Modifica il quadro MREL della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, introducendo regole più flessibili per il MREL interno su base consolidata e un nuovo trattamento delle entità soggette a liquidazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle altre entità rientranti nell’ambito della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, con particolare riguardo alle entità appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione e alle loro filiazioni. Riguarda il calcolo e il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), sia interno sia consolidato, nonché gli obblighi di deduzione, autorizzazione preventiva, segnalazione e comunicazione. Nel regolamento (UE) n. 806/2014 si applica alle entità stabilite in Stati membri partecipanti nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico; sono espressamente disciplinate le entità soggette a liquidazione e alcune strutture di gruppo, in particolare quelle con società di partecipazione madri nell’Unione o con requisiti di fondi propri aggiuntivi su base consolidata. La direttiva non modifica direttamente il contenuto del regolamento (UE) n. 806/2014 quanto al metodo di applicazione, ma lo rende obbligatorio e direttamente applicabile nei suoi articoli 2, punti 1 e 2, e 3 dal 14 novembre 2024, con applicazione anticipata del punto 3 dal 13 maggio 2024.

Direttiva (UE) 2024/1174: modifica del quadro MREL per risoluzione bancaria e liquidazione

La direttiva interviene sul quadro europeo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) contenuto nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. L’obiettivo è duplice: da un lato, rendere più proporzionato il trattamento delle entità che il piano di risoluzione destina alla liquidazione; dall’altro, ampliare in casi circoscritti la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata, soprattutto per alcuni gruppi bancari guidati da società di partecipazione.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nel solco delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879, dal regolamento (UE) 2019/877 e dal regolamento (UE) 2022/2036. Dal riesame della Commissione è emersa l’esigenza di correggere alcune rigidità del sistema, in particolare nei gruppi con entità intermedie e nelle strutture nelle quali l’applicazione delle regole di deduzione poteva determinare effetti sproporzionati. La direttiva mira inoltre a chiarire il trattamento delle entità per le quali il piano di risoluzione prevede la liquidazione ordinaria, evitando oneri procedurali non giustificati quando il MREL coincide sostanzialmente con i requisiti prudenziali di fondi propri.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli enti creditizi, le imprese di investimento e le altre entità che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014. Il focus è sui gruppi soggetti a risoluzione, sulle filiazioni di entità soggette a risoluzione e sulle entità intermedie che controllano altre filiazioni. Sono interessate anche le entità soggette a liquidazione, cioè quelle per le quali il piano di risoluzione prevede la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza oppure esclude i poteri di svalutazione e conversione.

Nuova nozione di entità soggetta a liquidazione

La direttiva introduce una definizione armonizzata di "entità soggetta a liquidazione" sia nella direttiva 2014/59/UE sia nel regolamento (UE) n. 806/2014. La definizione è centrale perché serve a distinguere le entità per le quali il MREL normalmente non deve essere determinato da quelle per le quali può essere giustificato un requisito superiore al solo assorbimento perdite. La nozione è costruita in funzione del piano di risoluzione di gruppo e della fase di pianificazione della risoluzione.

Regola generale: il MREL non si determina per le entità soggette a liquidazione

La regola di principio è che le autorità di risoluzione non determinano il MREL per le entità soggette a liquidazione. L’eccezione è ammessa solo se, in casi puntuali, un MREL più elevato è necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria o contenere il rischio di contagio, anche in relazione alla capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. In tale ipotesi l’autorità può fissare un requisito superiore all’importo sufficiente ad assorbire le perdite, ma solo in misura strettamente necessaria.

Strumenti utilizzabili per soddisfare l’eventuale MREL delle entità soggette a liquidazione

Se l’autorità decide di determinare il requisito per un’entità soggetta a liquidazione, quest’ultima può soddisfarlo mediante:

  • fondi propri;
  • passività ammissibili ai sensi dell’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, con esclusione delle lettere b) e d) dell’articolo 72 ter, paragrafo 2;
  • passività di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o, nel SRM, all’articolo 12 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Deduzioni, soglia del 7% e autorizzazione preventiva

Per le entità soggette a liquidazione per le quali non è stato fissato un MREL, non si applicano gli obblighi di autorizzazione preventiva previsti dagli articoli 77, paragrafo 2, e 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili detenuti emessi da filiazioni soggette a liquidazione non sono dedotti ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, per gli enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di paese terzo equivalente, scatta una deduzione se l’ammontare complessivo degli strumenti detenuti raggiunge almeno il 7% dell’importo totale dei fondi propri e delle passività ammissibili, calcolato annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.

MREL interno su base consolidata: ampliamento dell’ambito di applicazione

Uno degli interventi principali consiste nell’aprire la possibilità di determinare il MREL interno su base consolidata per alcune filiazioni, in deroga alla regola ordinaria del calcolo individuale. La facoltà è discrezionale e subordinata a condizioni cumulative. In particolare, la filiazione deve essere:

  • direttamente detenuta da un’entità soggetta a risoluzione che sia una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, e stabilita nello stesso Stato membro;
  • oppure soggetta al requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE solo su base consolidata.

La determinazione consolidata non deve compromettere la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione, né la capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo bail-in, né il meccanismo interno di trasferimento delle perdite e di ricapitalizzazione.

Regole sul perimetro delle passività ammissibili nel MREL consolidato

Quando il MREL interno è soddisfatto su base consolidata, possono essere computate anche alcune passività emesse da una filiazione inclusa nel consolidamento, purché emesse secondo i criteri di ammissibilità previsti. In particolare rientrano:

  • le passività emesse a favore dell’entità soggetta a risoluzione e acquistate, direttamente o indirettamente, tramite altre entità del gruppo non incluse nel consolidamento dell’entità che soddisfa il requisito consolidato;
  • le passività emesse a favore di un azionista esistente esterno al gruppo soggetto a risoluzione.

Tali passività non possono eccedere il margine risultante dalla differenza tra il requisito applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento e la somma delle passività emesse a favore dell’entità consolidante, nonché dei fondi propri emessi ai sensi della disciplina richiamata.

Obblighi di segnalazione e comunicazione

Per le entità soggette a liquidazione, gli obblighi periodici di segnalazione e di comunicazione al pubblico previsti dall’articolo 45 decies della direttiva 2014/59/UE non si applicano, salvo il caso in cui l’autorità di risoluzione abbia effettivamente fissato un MREL secondo l’eccezione prevista. In tal caso l’autorità stabilisce contenuto e frequenza degli adempimenti, che devono restare proporzionati e limitati a quanto necessario per monitorare il rispetto del requisito.

Coordinamento con l’ABE e con il SRM

La direttiva aggiorna anche l’obbligo delle autorità di risoluzione di comunicare all’ABE il MREL stabilito, includendo le decisioni adottate per il MREL interno su base consolidata. Nel regolamento (UE) n. 806/2014 le medesime soluzioni sono replicate per il Comitato di risoluzione unico, in modo da mantenere coerenza tra il regime nazionale e quello SRM.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento dell’articolo 1 entro il 13 novembre 2024 e applicarle dal 14 novembre 2024. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014, invece, sono direttamente applicabili: i punti 1 e 2 dell’articolo 2 dal 14 novembre 2024, mentre il punto 3 dal 13 maggio 2024.

Valutazione operativa per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva richiede un’attenzione specifica sulla classificazione delle entità come soggette a liquidazione, sulla revisione dei piani di risoluzione e sulla coerenza tra perimetro di consolidamento prudenziale e perimetro MREL. Nei gruppi bancari con struttura a catena o con società di partecipazione, la nuova disciplina può ridurre gli oneri di deduzione e rendere più gestibile il rispetto del MREL interno, ma solo in presenza delle condizioni espressamente previste e previa valutazione discrezionale dell’autorità di risoluzione.

Disposizioni principali

Definizione di entità soggetta a liquidazione

Inserisce nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 una definizione armonizzata di "entità soggetta a liquidazione": persona giuridica per la quale il piano di risoluzione prevede la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, oppure entità di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un’entità soggetta a risoluzione per la quale il piano di gruppo non prevede l’esercizio dei poteri di svalutazione e conversione.

MREL non determinato, salvo eccezione, per le entità soggette a liquidazione

Le autorità di risoluzione e il Comitato di risoluzione unico non determinano, in via generale, il requisito MREL per le entità soggette a liquidazione. Possono tuttavia valutare eccezionalmente un MREL individuale superiore all’importo sufficiente ad assorbire le perdite, quando ciò sia giustificato da esigenze di stabilità finanziaria, rischio di contagio o capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. In tali casi il requisito può essere soddisfatto con fondi propri, passività ammissibili ai sensi dell’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, salvo l’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), e passività di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 12 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Esenzione da autorizzazione preventiva e limiti alla deduzione

Per le entità soggette a liquidazione per le quali non è fissato il MREL, non si applicano gli articoli 77, paragrafo 2, e 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 sul previo nulla osta per rimborsi o riacquisti di passività ammissibili. Inoltre, gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili detenuti emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione e per le quali non è stato determinato il MREL non sono dedotti ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, salvo il caso in cui il totale degli strumenti di fondi propri detenuti raggiunga almeno il 7% dell’importo complessivo dei fondi propri e delle passività ammissibili, calcolato annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.

MREL interno su base consolidata

Introduce la possibilità per l’autorità di risoluzione di determinare su base consolidata il MREL interno per determinate filiazioni, in deroga alla regola generale del calcolo individuale. La deroga è ammessa solo se ricorrono condizioni specifiche: filiazione direttamente detenuta da un’entità soggetta a risoluzione che sia società di partecipazione finanziaria madre o mista madre nell’Unione, stabilita nello stesso Stato membro e appartenente allo stesso gruppo, assenza di altre filiazioni rilevanti direttamente detenute, oppure assoggettamento dei requisiti prudenziali aggiuntivi solo su base consolidata. È inoltre necessario che la soluzione non pregiudichi sensibilmente la credibilità e fattibilità della strategia di risoluzione, la capacità di ricapitalizzazione post bail-in e il meccanismo di trasferimento interno di perdite e ricapitalizzazione.

Regole sul perimetro delle passività ammissibili nel MREL consolidato

Per il MREL interno su base consolidata, le passività ammissibili emesse da filiazioni incluse nel consolidamento possono essere computate anche quando sono state emesse a favore dell’entità soggetta a risoluzione e acquistate, direttamente o indirettamente, da altre entità del gruppo fuori dal perimetro di consolidamento, oppure quando sono emesse a favore di azionisti esterni al gruppo. Tali passività non possono superare il limite dato dalla differenza tra il requisito applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento e la somma delle passività emesse a favore dell’entità consolidante e dei fondi propri emessi ai sensi del paragrafo 2, lettera b).

Informativa e comunicazioni per le entità soggette a liquidazione

Gli obblighi di segnalazione e di comunicazione al pubblico previsti dall’articolo 45 decies della direttiva 2014/59/UE non si applicano alle entità soggette a liquidazione, salvo il caso in cui l’autorità di risoluzione abbia fissato loro un MREL ai sensi dell’eccezione. In tale ipotesi l’autorità determina contenuto e frequenza degli obblighi, e tali obblighi non possono eccedere quanto necessario per monitorare il rispetto del requisito.

Comunicazione all’ABE

Modifica l’articolo 45 undecies della direttiva 2014/59/UE prevedendo che le autorità di risoluzione comunichino all’ABE il MREL stabilito conformemente agli articoli 45 sexies o 45 septies, comprese le decisioni adottate per il MREL interno su base consolidata.

Applicazione simmetrica nel SRM

Nel regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato di risoluzione unico assume le stesse competenze e gli stessi limiti previsti per le autorità nazionali nella direttiva 2014/59/UE, con definizione equivalente di entità soggetta a liquidazione, regola generale di non determinazione del MREL, eccezione per esigenze di stabilità finanziaria, disciplina della deduzione e possibilità di MREL consolidato per specifiche filiazioni.

Recepimento e date di applicazione

Le modifiche alla direttiva 2014/59/UE devono essere recepite dagli Stati membri entro il 13 novembre 2024 e applicate dal 14 novembre 2024. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel regolamento (UE) n. 806/2014, gli articoli 2, punti 1 e 2, si applicano dal 14 novembre 2024, mentre l’articolo 2, punto 3, si applica dal 13 maggio 2024.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialegruppi bancarirequisiti patrimonialimercato finanziario

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