Sentenza n. 69/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo - dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università degli studi della Basilicata sulla sua istanza del 9 agosto 2025; con riguardo ai motivi aggiunti - della nota dell’Università degli studi della Basilicata prot. n. 2025-UNPZCLE-0017848 del 18 settembre 2025, con la quale è stata rigettata la cennata istanza ex art. 9 r.d. 1269 del 1938; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di trasferimento universitario, successivamente sostituito da un diniego espresso
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall'Università degli studi della Basilicata sull'istanza del 9 agosto 2025, volta a ottenere il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 1938. Dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, l'Università ha adottato, il 18 settembre 2025, un provvedimento espresso di diniego, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti. Dal testo non emergono i motivi specifici dedotti contro il diniego, la cui domanda di annullamento è stata rinviata alla trattazione definitiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione avverso il silenzio, rilevando che l'adozione del provvedimento espresso di diniego del 18 settembre 2025 ha superato l'inerzia inizialmente contestata. La domanda di annullamento del diniego, proposta con motivi aggiunti, non è stata decisa: la causa è stata rimessa sul ruolo ordinario per la relativa trattazione. La regolazione delle spese è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
Costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; il testo non espone l'interpretazione sostanziale della disposizione.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'adozione della sentenza non definitiva; il testo non specifica ulteriormente la relativa applicazione.
Massime di principio
- La proposizione di un'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso sulla medesima istanza, poiché l'inerzia precedentemente contestata risulta superata.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto è autonomamente impugnato con motivi aggiunti, la dichiarazione di improcedibilità dell'azione avverso il silenzio non definisce la domanda di annullamento, che deve essere trattata separatamente e può comportare la prosecuzione del giudizio sul ruolo ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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