Sentenza del 23/11/2017 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - raddoppio dei termini - interventi normativi - regime transitorio - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'utilizzo del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di ipotesi di reato tributario, sostenendo l'assenza di una denuncia penale presentata entro il termine ordinario e, quindi, la decadenza dell'amministrazione. La controversia riguarda la successione normativa tra l'art. 37, commi 24 e 25, del D.L. n. 223/2006, l'art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015 e la riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016.
La decisione
Gli atti impugnati, notificati il 25-28 luglio 2014, sono stati ritenuti legittimi. Per il periodo anteriore al 2 settembre 2015, secondo l'interpretazione allora prevalente, il raddoppio dei termini non richiedeva che la denuncia penale fosse stata effettivamente presentata entro il termine ordinario. Inoltre, l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 ha espressamente salvaguardato la validità degli atti già notificati, anche se la denuncia non era stata presentata entro il termine ordinario. La successiva legge di stabilità 2016, applicabile agli atti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, non ha abrogato tale disciplina transitoria. Il ricorso è pertanto risultato infondato.
Norme richiamate
Art. 37, commi 24 e 25, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni potenzialmente rilevanti penalmente. Per il periodo di vigenza considerato, la giurisprudenza ha ritenuto non necessaria la presentazione effettiva della denuncia penale entro il termine ordinario.
Art. 43, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il raddoppio dei termini in presenza di ipotesi di reato tributario.
Art. 57, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per l'accertamento in materia IVA e il relativo raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Dal 2 settembre 2015 ha subordinato il raddoppio alla presentazione effettiva della denuncia penale entro il termine ordinario, ma ha previsto una disciplina transitoria di salvaguardia per gli atti già notificati o per quelli collegati a inviti e processi verbali notificati entro le date indicate.
Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011
Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina del raddoppio dei termini, principi poi valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità.
Art. 1, commi 130, 131 e 132, legge di stabilità 2016
Ha modificato i termini ordinari di accertamento e superato, per i periodi d'imposta successivi indicati dalla norma, il meccanismo del raddoppio, senza però abrogare la disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 128/2015.
Massime di principio
- Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile occorre individuare la data di notifica dell'atto e il periodo d'imposta interessato, verificando quale disciplina fosse temporalmente vigente.
- Per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015, la mancata presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario non escludeva necessariamente il raddoppio, secondo l'orientamento giurisprudenziale allora consolidato.
- La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 128/2015, che richiede la presentazione effettiva della denuncia entro il termine ordinario, opera principalmente per il futuro, mentre la norma transitoria conserva la validità di determinati atti già notificati.
- Una successiva modifica dei termini ordinari di accertamento non comporta automaticamente l'abrogazione delle disposizioni transitorie precedenti: occorre verificare espressamente decorrenza, ambito applicativo e compatibilità tra le norme.
- In casi analoghi, la verifica deve concentrarsi su quattro elementi: periodo d'imposta, data di notifica dell'atto, data di eventuale denuncia penale e disciplina transitoria applicabile.
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