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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05656/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione della regola di sottoscrizione necessaria da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino, ma il ricorso risulta essere stato sottoscritto e presentato personalmente dal condannato, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva d'ufficio tale vizio formale, ravvisando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Non emergono dal testo i motivi sostanziali dell'impugnazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, poiché la decisione si arresta alla questione preliminare di ammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte del condannato integra una causa di inammissibilità rilevabile in sede di legittimità.

  • art. 613 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina la forma del ricorso per cassazione e la necessaria assistenza tecnica del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è requisito essenziale di ammissibilità; il ricorso presentato personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la mancanza del requisito formale di cui all'art. 613 c.p.p. e dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito delle doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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