Cassazione Penale, Ordinanza n. 24474/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/10/2024, lamentando con un unico motivo l'erroneità della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura investe un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità e che, in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non presenta evidenti illogicità; richiama inoltre il principio secondo cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo entro limiti ristretti; la motivazione è sufficiente se valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere posizione su ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non consente di rivalutare il merito della motivazione con cui il giudice di appello abbia negato le circostanze attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia mancante o affetta da manifesta illogicità.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che si fondi sugli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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