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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07643/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 100.000,00, assumendo che un ente previdenziale non avesse stipulato il contratto di compravendita di un immobile dopo l’esito favorevole della procedura di aggiudicazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, aveva invece riconosciuto una responsabilità precontrattuale dell’ente e lo aveva condannato al risarcimento dell’interesse negativo nella misura di euro 2.300,00. In cassazione, l’aggiudicatario ha proposto ricorso principale con due motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dell’ente, che denunciava violazione dell’art. 1337 c.c. in relazione all’art. 132, comma 2, c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse meramente apparente e non spiegasse in modo comprensibile perché fosse stata riconosciuta la responsabilità precontrattuale, soprattutto alla luce della motivazione del primo giudice e della clausola del disciplinare d’asta che riservava agli organizzatori la facoltà di sospendere o non proseguire la procedura fino alla stipula, senza pretese degli offerenti o aggiudicatari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell’ente, ritenendo che la sentenza della Corte d’appello fosse sorretta da una motivazione solo apparente, quindi insanabilmente viziata sotto il profilo dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. La motivazione non rendeva percepibili le concrete ragioni del dissenso rispetto alla decisione di primo grado, né chiariva in cosa consistesse specificamente la condotta imputata all’ente o quale fosse il rischio non valutato, né ancora si confrontava con le condizioni del disciplinare d’asta. Conseguentemente la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    La responsabilità precontrattuale presuppone una condotta concretamente accertata e motivata; non può essere affermata con formula astratta o apodittica, ma richiede un percorso argomentativo che renda comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione meramente apparente equivale a violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    La decisione del giudice deve essere sorretta da un reale apparato giustificativo, non da un mero atto di volere privo di spiegazione controllabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in via subordinata, ma i relativi profili sono stati assorbiti dall’accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in via subordinata, ma i relativi profili sono stati assorbiti dall’accoglimento del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • È censurabile in cassazione, come violazione dell’obbligo di motivazione, la sentenza che presenti una motivazione solo graficamente esistente ma priva di reale capacità esplicativa del fondamento della decisione.
  • La motivazione è apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, né le ragioni del dissenso rispetto alla decisione precedente, lasciando all’interprete il compito di colmare i vuoti con congetture.
  • La responsabilità precontrattuale non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve indicare in concreto la condotta ritenuta contraria a buona fede e il nesso tra tale condotta e il pregiudizio lamentato.
  • In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme, quali mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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