Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7145/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Facciolo dal reato di estorsione (art. 629 c.p.), sostenendo che la cessione dell'orologio in pagamento di una fornitura di cocaina fosse un "contratto-reato" nullo per illiceità della causa (violazione di norme imperative del d.P.R. 309/1990, art. 73). Per il ricorrente, essendo il negozio nullo, non si sarebbe trasferita la proprietà dell'orologio a Facciolo e la sua richiesta di denaro per restituire l'orologio costituirebbe estorsione; il ricorso invoca errata applicazione delle norme penali e civili (art. 629 c.p., artt. 1343 e 1418 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo illecito il negozio sottostante (pagamento in natura per stupefacenti), la dazione dell'orologio ha effettivamente trasferito la proprietà a Facciolo. In assenza di prova di minacce o violenze ulteriori rispetto alla semplice richiesta di denaro, non poteva configurarsi il reato di estorsione; l'orologio poteva al più essere confiscato come prezzo/provento del reato di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il Procuratore generale è stato esentato dal pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie di estorsione richiede la prova di condotte coattive (minacce o violenza) idonee a costringere la vittima; la mera pretesa di denaro successiva a un trasferimento di proprietà non integra il reato se non emergono minacce aggiuntive.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione congiunta alle fattispecie, come norma sulla concorso di persone nel reato; non centrale nella motivazione della cassazione rispetto al trasferimento di proprietà.

  • art. 1343 cod. civ.

    Richiamato nel ricorso con riferimento al consenso/validità del negozio: il Procuratore sosteneva che il negozio fosse nullo per illiceità della causa. La Corte non ha ritenuto che tale invalidità impedisse automaticamente il trasferimento di proprietà conseguente alla dazione materiale del bene.

  • art. 1418 cod. civ.

    Norma sulla nullità del negozio giuridico: benché il ricorrente invocasse la nullità per illiceità della causa, la Cassazione ha confermato che l'effetto materiale della consegna (traditio) ha prodotto il trasferimento della proprietà, sebbene il bene possa essere sequestrato/confiscato come provento del reato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice sul traffico di stupefacenti utilizzata per sostenere l'illiceità della causa; la Corte ha considerato che i proventi di tale reato (l'orologio dato in pagamento) siano soggetti a confisca, ma ciò non equivale automaticamente a ricondurre la fattispecie a estorsione quando manca prova di minacce.

Massime di principio

  • La nullità del contratto per illiceità della causa non sempre impedisce che la consegna materiale di un bene produca effetti reali (trasferimento di proprietà); tuttavia tali beni possono essere considerati proventi e soggetti a sequestro/confisca.
  • Per configurare il reato di estorsione è necessaria la prova di condotte coattive (minacce/violenza) autonome rispetto alla mera pretesa di denaro conseguente a una controversia su un bene; la semplice rivendicazione di un diritto di proprietà non è di per sé estorsiva.
  • In controversie in cui il trasferimento di un bene è collegato a un illecito (es. pagamento in natura per stupefacenti), l'azione penale può orientarsi verso la confisca dei proventi del reato piuttosto che verso l'imputazione per estorsione, salvo prova di comportamenti intimidatori aggiuntivi.
  • Il pubblico ministero che impugna per violazione di norme civili (nullità contrattuale) deve dimostrare in concreto che l'assenza di validità del negozio ha impedito l'operatività di effetti reali come il trasferimento della proprietà; senza tale prova, la cassazione può rigettare il ricorso.
  • Nelle istruttorie è cruciale documentare non solo la illiceità del rapporto negoziale ma anche gli elementi soggettivi e le modalità della condotta (minacce, modalità di richiesta del denaro) per sostenere accuse di estorsione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.