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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi per 743.130 euro mediante lo studio di settore SG72B, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA. La ricorrente ha sostenuto che lo studio di settore fosse inappropriato rispetto alle peculiarità dell'attività esercitata, soggetta a vincoli regionali sui chilometri percorribili e sui contributi ricevuti, e che fosse erronea la valutazione di antieconomicità della gestione basata sulle perdite dichiarate negli anni 2002-2006. Ha inoltre lamentato l'insufficiente considerazione delle giustificazioni fornite nel contraddittorio e nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto una questione di merito, già esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale, la cui valutazione sull'appropriata collocazione della società nel cluster 3 dello studio di settore non presentava illogicità o contraddizioni sindacabili in Cassazione. Le contestazioni relative ai vincoli regionali e ai contributi sono state giudicate generiche e ripetitive, non idonee a dimostrare l'inapplicabilità dello studio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché introduceva una questione di fatto nuova, relativa alla mancata contabilizzazione dei contributi regionali nel bilancio fiscale, sia perché tali contributi avrebbero comunque ridotto solo parzialmente le perdite, lasciando sostanzialmente ferma la valutazione di antieconomicità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi o compensi. Nel caso concreto è stata richiamata quale base normativa dell'accertamento fondato sullo scostamento dagli studi di settore e sugli elementi di antieconomicità.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Consente l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento quando emergano significative incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività. La Corte ha ritenuto non adeguatamente contestata l'applicazione dello studio al caso concreto.

  • D.L. n. 218 del 1997, art. 5

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di accertamento con adesione e al contraddittorio amministrativo, ma la decisione non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce la regola generale dell'onere della prova. La società non ha fornito, secondo i giudici di merito, elementi specifici e sufficienti a superare le risultanze dello studio di settore e la presunzione derivante dall'antieconomicità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5

    È stato richiamato con riferimento ai poteri di accertamento, ma la censura della società è stata dichiarata inammissibile.

  • Legge regionale Calabria n. 18 del 13 agosto 2001, allegato n. 6

    Prevede la suddivisione dei contributi regionali per centri di costo e fasce chilometriche. La Commissione Regionale ha ritenuto che tale disciplina non impedisse alle imprese concessionarie di compiere scelte imprenditoriali e non rendesse inapplicabile lo studio di settore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13-quater

    Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non sono automaticamente inapplicabili solo perché l'impresa opera in un settore regolamentato o riceve contributi pubblici: occorre dimostrare con dati concreti e specifici perché i parametri non rappresentino la reale attività svolta.
  • Nel contraddittorio con l'Amministrazione e nel giudizio tributario è necessario fornire giustificazioni analitiche, documentate e individualizzate; argomentazioni generiche o meramente ripetitive possono essere considerate insufficienti.
  • Una gestione reiteratamente in perdita o caratterizzata da rilevante antieconomicità può costituire un elemento ulteriore a sostegno dell'accertamento, anche quando l'accertamento sia originariamente fondato su uno studio di settore.
  • Le questioni di fatto già valutate dai giudici di merito non possono essere normalmente riesaminate in Cassazione, salvo vizi motivazionali o logici specifici.
  • Una nuova spiegazione contabile o fiscale non proposta nei precedenti gradi di giudizio può essere dichiarata inammissibile in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato su studi di settore occorre dimostrare il concreto effetto dei vincoli normativi, dei contributi e delle modalità operative sui ricavi, non limitarsi a invocarne l'esistenza.

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