Cassazione Civile, Ordinanza n. 13784/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da alcuni condomini, di una delibera assembleare del condominio di via Eustachio n. 24/f in Giovinazzo, del 15 settembre 2008, con cui si dava atto della necessità di costituire il condominio, si nominava l'amministratore, si incaricava un professionista per le tabelle millesimali e si acquisivano preventivi per future opere. Il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione; la Corte d'appello, invece, aveva annullato la delibera ritenendo viziata la convocazione, per mancata convocazione di un proprietario di un locale al piano terra e, comunque, degli altri proprietari aventi unità immobiliari nello stabile. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi per cassazione identici: il primo è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito oltre il termine di venti giorni dalla notifica; il secondo è stato ritenuto ammissibile sul piano temporale, ma poi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti, poiché singoli condomini non intervenuti nel merito e non titolari di un autonomo potere di gravame contro la sentenza resa sull'impugnazione della delibera assembleare.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato improcedibile il primo ricorso perché depositato oltre il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. dopo la notifica del 25 marzo 2021. Ha poi esaminato il secondo ricorso, proposto nei termini, ma lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti: nelle controversie ex art. 1137 c.c. aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari, il singolo condomino, se non munito di autonoma legittimazione ad impugnare e se non parte del giudizio di merito, non può proporre gravame in cassazione contro la sentenza che ha visto soccombente il condominio. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
riunione dei procedimenti
i ricorsi avverso la medesima decisione sono stati riuniti
art. 369, primo comma, c.p.c.
il primo ricorso è improcedibile se non depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione
art. 387 c.p.c.
fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, può essere proposto un secondo atto di impugnazione immune dai vizi del precedente, purché tempestivo
art. 325 c.p.c.
termine di sessanta giorni
il secondo ricorso è stato considerato tempestivo perché proposto entro sessanta giorni dalla notifica del primo ricorso, che vale come conoscenza legale della sentenza
art. 1137 c.c.
nelle impugnazioni delle deliberazioni assembleari condominiali la legittimazione e il regime delle parti sono quelli propri delle controversie sulle delibere condominiali
art. 380 bis.1 c.p.c.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il relativo rito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
art. 1137 c.c.
l'impugnazione delle delibere assembleari riguarda esigenze collettive della comunità condominiale e non la tutela diretta dei diritti reali sulle parti comuni
art. 1137 c.c.
il singolo condomino, se intervenuto nel giudizio, può avere solo intervento adesivo dipendente se privo di autonoma legittimazione a impugnare
art. 1137 c.c.
l'amministratore è l'unico legittimato passivo nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, il singolo condomino non intervenuto nel merito non può proporre autonomamente ricorso per cassazione contro la sentenza resa sull'impugnazione, salvo che sia titolare di una propria e autonoma legittimazione sostanziale ad impugnare.
- Le controversie ex art. 1137 c.c. hanno ad oggetto interessi collettivi della comunità condominiale; perciò la legittimazione passiva spetta all'amministratore e il singolo condomino, se interviene, assume di regola una posizione adesiva dipendente.
- La proposizione di una seconda impugnazione è consentita, prima della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, se il nuovo atto è tempestivo e sostituisce quello viziato.
- Ai fini della tempestività del secondo ricorso per cassazione, la notifica della prima impugnazione può valere come conoscenza legale della sentenza e far decorrere il termine breve per la seconda impugnazione.
- La dichiarazione assembleare relativa alla 'costituzione' del condominio non attribuisce di per sé a tutti i singoli partecipanti un autonomo potere di impugnazione della sentenza, se la lite riguarda solo profili gestori o programmatici della vita condominiale.
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