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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07076/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un ente previdenziale per crediti derivanti da somme iscritte a ruolo e affidate in riscossione a una società concessionaria poi dichiarata decaduta dalla concessione e successivamente fallita. In primo grado l'opposizione dell'ente era stata rigettata; in appello, invece, l'ente era stato ammesso al passivo per l'importo dei ruoli relativi agli esercizi 1993 e 1994, con interessi. La curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del d.P.R. n. 43 del 1988, sostenendo che, una volta revocata o decaduta la concessione, per i ruoli già scaduti si applicasse la disciplina dei residui di gestione di cui all'art. 44 e non più l'obbligo del "non riscosso come riscosso" di cui all'art. 32; pertanto, a suo dire, l'ente non avrebbe avuto titolo per pretendere dal concessionario revocato le somme non riscosse, dovendosi fare riferimento al meccanismo di riscossione tramite commissario governativo o nuovo concessionario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della curatela perché introduceva in cassazione una questione di fatto e di diritto non trattata nel giudizio di merito: la riconduzione dei ruoli già scaduti ai residui di gestione ex art. 42 e 44 del d.P.R. n. 43 del 1988. Pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., un principio di diritto: quando, secondo la disciplina del d.P.R. n. 43 del 1988, i ruoli siano stati consegnati al concessionario e i termini di pagamento siano scaduti prima della revoca o decadenza della concessione, permane in capo al concessionario l'obbligo di versare all'ente impositore le somme dovute in forza del "non riscosso come riscosso"; la successiva revoca o decadenza non trasferisce tale obbligazione al commissario governativo. Ne consegue che, se il concessionario fallisce dopo che il credito è divenuto esigibile, l'ente creditore ha diritto di essere ammesso al passivo per tali somme. La curatela è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1988

    Il concessionario della riscossione, ricevuti i ruoli, è debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte e deve versarle alle scadenze stabilite anche se non riscosse, salvo le procedure di rimborso o sgravio previste dalla legge.

  • art. 42, d.P.R. n. 43 del 1988

    Definisce i residui di gestione del concessionario decaduto o revocato, cioè le entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione.

  • art. 44, commi 1-5, d.P.R. n. 43 del 1988

    Regola la riscossione dei residui di gestione dopo revoca o decadenza: formazione degli elenchi, riscossione da parte del commissario governativo o del nuovo concessionario, versamento alla Cassa depositi e prestiti e rimborsi nei casi in cui il concessionario abbia già adempiuto in forza del "non riscosso come riscosso".

  • art. 74, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1988

    Riconosce al concessionario il diritto al rimborso o al discarico delle somme versate se dimostra di non aver potuto riscuotere.

  • art. 83, commi 2 e 3, d.P.R. n. 43 del 1988

    Prevede il procedimento amministrativo per la decisione sulla domanda di rimborso o sgravio, con trasmissione delle osservazioni all'Intendente di finanza.

  • art. 85, commi 1 e 3, d.P.R. n. 43 del 1988

    Disciplina i rimedi avverso il rigetto della domanda di rimborso o sgravio, con ricorso al Ministro e poi alla Corte dei conti.

  • art. 22, d.P.R. n. 43 del 1988

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante nel sistema di definizione dei rapporti conseguenti alla revoca o decadenza della concessione.

  • art. 24, d.P.R. n. 43 del 1988

    Prevede la nomina del commissario governativo in caso di revoca o decadenza del concessionario.

  • art. 26, d.P.R. n. 43 del 1988

    Richiamato per escludere che dall'estinzione del rapporto concessorio derivi la cancellazione dei debiti già scaduti.

  • art. 58, d.P.R. n. 43 del 1988

    Richiamato per la ripartizione delle somme versate alla Cassa depositi e prestiti tra gli enti interessati.

  • art. 62, d.P.R. n. 43 del 1988

    Indicato come norma relativa alla sospensione della riscossione e alla dilazione del pagamento, rilevante per la determinazione delle somme trattenibili dal concessionario.

  • art. 72, d.P.R. n. 43 del 1988

    Richiamato per i termini e le modalità di versamento da parte del concessionario in esecuzione dell'obbligo del "non riscosso come riscosso".

  • art. 86, d.P.R. n. 43 del 1988

    Richiamato come norma relativa allo sgravio provvisorio dell'importo oggetto di domanda di rimborso.

  • art. 363, terzo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge anche quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988, la consegna dei ruoli al concessionario rende quest'ultimo debitore verso l'ente impositore dell'intero importo iscritto, secondo la regola del "non riscosso come riscosso", salvo il successivo esercizio delle procedure di rimborso o discarico previste dalla legge.
  • La revoca o decadenza della concessione non elimina automaticamente i debiti già scaduti prima dell'efficacia del provvedimento dissolutivo: per tali importi permane l'obbligo di versamento del concessionario, mentre il commissario governativo opera solo sui residui di gestione di propria competenza.
  • La disciplina dei residui di gestione ex art. 44 non si sostituisce in blocco all'obbligo del concessionario per le somme già esigibili prima della revoca o decadenza; essa opera per la riscossione successiva dei residui e per i relativi meccanismi di riparto e rimborso.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta una questione di fatto o un tema di contestazione non trattato nei gradi di merito e non rilevabile d'ufficio.
  • Se il credito dell'ente impositore è divenuto esigibile prima del fallimento del concessionario revocato o decaduto, tale ente può insinuarsi al passivo concorsuale per le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRiscossioneAccertamentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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