Sentenza n. 7113/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025) », per la Direzione Regionale Emilia Romagna, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Emilia Romagna, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Emilia Romagna; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 1 posto è congelato in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; - dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Emilia Romagna, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9 e 23, del correttore e del foglio risposte; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9 e 23, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - dell'art. 1.3 del bando di concorso, ove è previsto che “In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito.”, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Emilia Romagna, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti per la Direzione Regionale Emilia Romagna; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti per la Direzione Regionale Emilia Romagna e della immissione in servizio a far data dal 18.12.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ORECCHINI MIRCO il 11\3\2026 : - del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 05.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 03.02.2026, avente prot. n. 5935_2026_961; NONCHE’ PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 21 nella graduatoria finale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta e graduatoria finale della selezione pubblica per funzionari giuridico-tributari, nonché il diniego di accesso ai nominativi dei candidati controinteressati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione di concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione regionale Emilia-Romagna, ha contestato il punteggio di 20/30 riportato nella prova scritta, sostenendo che alcuni quesiti, in particolare i quesiti nn. 9 e 23, fossero errati o fuorvianti e che, previa rettifica del punteggio, avrebbe dovuto essere incluso tra i vincitori riservisti. Ha impugnato anche la graduatoria finale, gli atti della commissione, le previsioni sulle riserve di posti e il congelamento di un posto. Il ricorso principale è stato notificato il 5 gennaio 2026, sebbene il ricorrente avesse conosciuto già il 4 novembre 2025, accedendo al proprio portale, sia il mancato superamento della prova sia il punteggio conseguito. Con motivi aggiunti proposti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha inoltre impugnato il rigetto dell'istanza di accesso volta a conoscere i nominativi dei candidati controinteressati, chiedendo l'esibizione della documentazione e delle generalità dei candidati con punteggio pari o inferiore a 21.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il ricorso principale è stato dichiarato irricevibile per tardività nella parte relativa all'esito della prova scritta e all'esclusione dalla selezione: la lesione era immediatamente percepibile e conosciuta il 4 novembre 2025, mentre l'impugnazione è stata notificata solo il 5 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. La graduatoria finale, che non comprendeva il ricorrente perché non aveva superato la prova e quindi non era idoneo, è stata ritenuta atto meramente consequenziale; la relativa impugnazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato tempestivamente impugnato l'atto presupposto di esclusione. Il ricorso in materia di accesso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva infine comunicato i dati richiesti. Il TAR ha precisato che, comunque, l'irricevibilità dell'impugnazione dell'esclusione avrebbe comportato il rigetto della domanda di accesso strumentale alla instaurazione del contraddittorio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine decadenziale per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; nel caso concreto la piena conoscenza dell'esito negativo della prova e del relativo punteggio risaliva al 4 novembre 2025, rendendo tardivo il ricorso notificato il 5 gennaio 2026.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso in materia di accesso proposto nel corso di un giudizio; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile perché i dati richiesti erano stati successivamente ostesi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato unitamente all'art. 60 c.p.a. per la preventiva comunicazione alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.
Massime di principio
- Quando il candidato conosce l'esito negativo della prova concorsuale e il punteggio che determina l'esclusione, tale conoscenza rende immediatamente lesivo l'esito della prova e fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione, senza necessità di attendere la successiva pubblicazione della graduatoria.
- La graduatoria finale che non include un candidato perché questi non ha superato la prova costituisce, rispetto all'esclusione determinata dall'esito della prova, un atto meramente consequenziale; la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse se il candidato non ha tempestivamente impugnato l'atto presupposto lesivo.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti o delle informazioni richieste mediante ricorso in materia di accesso determina l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una domanda di accesso proposta strumentalmente alla coltivazione di un ricorso principale tardivo non può superare gli effetti dell'irricevibilità dell'impugnazione principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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