Cassazione Penale, Sentenza n. 24093/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale contestata per la gestione dei bilanci 2006-2007 della "Autoblù" s.r.l.: si deduceva valutazione erronea del dolo (sufficienza del dolo generico vs. dolo specifico), mancata prova della consapevolezza della falsità delle poste di bilancio (crediti inesistenti e ricavi non conseguiti), insufficienza complessiva del quadro probatorio, errata qualificazione del bilancio come "scrittura contabile" ai fini dell'art. 216 legge fall., e mancata motivazione circa la sussistenza dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in particolare sul primo motivo proposto dall'avv. Marchiolo: il bilancio di esercizio non rientra nella nozione di "libri" o "scritture contabili" ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., pertanto l'intera sentenza di merito, imperniata sulle falsità in bilancio, è viziata. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto enunciati. La Corte ha inoltre chiarito che la fattispecie di cui al secondo comma richiede la distinzione tra due ipotesi (sottrazione/distruzione con dolo specifico e tenuta della contabilità che rende impossibile la ricostruzione con dolo generico) e che, nel caso concreto, si era nella seconda ipotesi; resta però necessario che le contestazioni siano riferite a scritture contabili effettivamente rinvenute e che renda impossibile la ricostruzione del movimento degli affari/patrimonio. Le spese sostenute dalla parte civile nel presente grado saranno liquidate in sede di giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (L. fall.)
art. 216, comma 1, n. 2 L. fall.
La Corte interpreta l'art. 216, comma 1, n.2 nel senso che la nozione di "libri" e "scritture contabili" non comprende il bilancio di esercizio; pertanto le falsità limitate al bilancio non possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto da tale norma
art. 2214 cod. civ.
Richiamato per spiegare quali sono i libri obbligatori (giornale, inventari) e le scritture contabili rilevanti: il bilancio non è elencato tra i libri obbligatori e va distinto dalle scritture contabili menzionate dalla norma
art. 2217 cod. civ.
Richiamato per sottolineare che il bilancio è atto di chiusura dell'inventario e distinto dalle scritture che contengono la indicazione e valutazione delle singole attività e passività, con conseguente esclusione del bilancio dall'ambito di cui all'art. 216 L. fall.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso in cassazione con cui si censurava la mancata considerazione delle doglianze di merito da parte del giudice di appello (lett. b) vizio di motivazione; lett. e) errata applicazione della legge)
Massime di principio
- Il bilancio di esercizio, in quanto atto di chiusura e rappresentazione sintetica della situazione patrimoniale, non rientra nella nozione di "libri" o "scritture contabili" ai fini dell'art. 216 L. fall.; quindi falsità limitate al bilancio non integrano automaticamente la bancarotta fraudolenta documentale
- L'art. 216, comma 1, n.2 contempla due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione dei libri (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari/patrimonio (si applica ai libri effettivamente rinvenuti ed esaminati e richiede dolo generico)
- Se l'imputazione si fonda su voci contabili (es. crediti inesistenti, ricavi fittizi) occorre specificare a quali "scritture contabili" tali voci risultino e dimostrare che detta contabilità ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio/movimento degli affari; altrimenti la contestazione può essere inadeguata per art. 216
- Falsità in bilancio possono, a seconda dei casi, integrare altre fattispecie (es. bancarotta impropria da reato societario o altri reati contabili) e pertanto l'inquadramento giuridico deve essere accurato e motivato dal giudice di merito
- Il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi esplicitamente con i motivi che contestano la qualificazione del bilancio quale scrittura contabile; la mancata o insufficiente motivazione su tale punto può determinare l'annullamento della decisione
- Nelle ipotesi in cui gli organi fallimentari abbiano incontrato difficoltà nella ricostruzione del patrimonio, la valutazione deve indicare elementi concreti da cui desumere l'"impossibilità" o la particolare difficoltà: mere affermazioni astratte non sono sufficienti
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