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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20986/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti alla morte del proprio congiunto, sostenendo che egli fosse deceduto a seguito di una caduta in prossimità di una staccionata posta a delimitazione della via pubblica e aggettante sul fiume, staccionata che sarebbe stata lesionata da urti di mezzi meccanici. A loro avviso la lesione del manufatto, unitamente alla mancanza di adeguata illuminazione, segnalazione e protezione, rendeva configurabile la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e il nesso causale tra cosa in custodia ed evento. In cassazione deducevano: 1) erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello del Comune, che sarebbe stato generico; 2) violazione degli artt. 2697 e 2051 c.c. per avere la corte territoriale escluso la responsabilità pur in presenza di una balaustra inidonea e lesionata e senza prova di condotta abnorme della vittima; 3) omesso esame delle risultanze dell’ASL, ritenute compatibili con la caduta nello stato dei luoghi; 4) omesso esame del fatto che la pericolosità della staccionata e la prevedibilità della condotta della vittima non avrebbero escluso la responsabilità del custode; 5) violazione degli artt. 1227, 2697 e 2051 c.c. per aver attribuito rilievo decisivo allo stato di ebbrezza, smentito, secondo i ricorrenti, dalle prove testimoniali; 6) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dei criteri civilistici di causalità, perché la Corte d’appello avrebbe applicato in modo improprio lo standard penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio invece del criterio civilistico del più probabile che non.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, poiché il ricorso rinviava agli atti di appello senza autosufficienza e comunque l’atto di gravame consentiva di individuare l’oggetto della critica. Ha reputato infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi dal secondo al sesto: la Corte d’appello aveva compiuto un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, rilevando che la dinamica del fatto era rimasta ignota; lo stato di ebbrezza del deceduto, l’incertezza sulla collocazione del corpo e l’assenza di una ricostruzione affidabile lasciavano aperte ipotesi alternative, anche estranee alla cosa in custodia. In tale quadro mancava la prova del nesso causale tra la cosa custodita e l’evento, che costituisce il primo onere della parte attrice anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c.; se il fatto può essere spiegato plausibilmente anche da una condotta autonoma della vittima o di terzi, non può affermarsi la responsabilità del custode. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.c.

    Il motivo volto a contestare la specificità dell’appello è stato ritenuto non decisivo, perché l’atto di gravame consentiva comunque di individuare oggetto e ragioni della critica senza formule sacramentali.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente; il rinvio agli atti o ai motivi di appello senza specifica trascrizione o indicazione è inammissibile anche per i vizi processuali.

  • art. 2697 c.c.

    La parte attrice sopporta l’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso; se la dinamica resta ignota, tale onere non è assolto.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra la cosa e il danno; la mera esistenza di una cosa pericolosa o non manutenuta non basta se l’evento resta eziologicamente non riferibile ad essa.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    I principi generali sulla causalità sono richiamati per affermare che una condotta autonoma della vittima o di terzi può interrompere il nesso causale rispetto alla cosa in custodia.

  • art. 1227 c.c.

    Il richiamo al concorso del fatto del danneggiato non salva la domanda quando manca prima la prova del nesso causale con la cosa custodita.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove o a sostituire la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’attore deve provare non solo la custodia e l’esistenza della cosa, ma anche il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso; se la dinamica del sinistro resta ignota, la domanda non può essere accolta.
  • Quando risultano plausibili, sulla base del compendio probatorio, più ricostruzioni alternative del fatto, incluse cause autonome riferibili alla vittima o a terzi, non è possibile imputare l’evento al custode della cosa.
  • Il giudizio civile di causalità opera secondo criteri probabilistici, ma ciò non esonera la parte attrice dal dimostrare in modo sufficiente che la cosa custodita abbia concretamente inciso nella produzione del danno.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; le doglianze che mirano solo a contrapporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili o infondate.
  • La specificità dell’appello e del ricorso va apprezzata in concreto: non sono necessarie formule solenni se dall’atto emergono chiaramente le parti della decisione contestate e le ragioni della critica.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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