Sentenza n. 2272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una sentenza sul riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Le docenti avevano ottenuto dal Tribunale di Savona la condanna del Ministero alla costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accrediti rispettivamente di € 1.000,00, € 2.000,00 e € 2.000,00. Il TAR Liguria aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, disponendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, ma aveva liquidato le spese del primo grado in complessivi € 500,00. Le appellanti hanno impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, sostenendo che la liquidazione dovesse rispettare i valori tabellari applicabili e non potesse risultare meramente simbolica o eccessivamente ridotta. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata riformata limitatamente alla liquidazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha ricordato che il giudice amministrativo deve motivare specificamente la decisione sulle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la quantificazione resta espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può condurre all’attribuzione di somme simboliche o lesive del decoro professionale. Ha inoltre richiamato la funzione dei parametri forensi e delle soglie minime di riduzione rispetto ai valori tabellari. Pur ritenendo non apodittica la motivazione del TAR, considerata la natura seriale e non complessa del contenzioso, il Collegio ha giudicato comunque non corretta la liquidazione di € 500,00 perché inferiore ai valori applicabili allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147/2022. Le spese del primo grado sono state rideterminate in complessivi € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato. È stata disposta la distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
La regola generale della soccombenza comporta la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa; la liquidazione deve rispettare i limiti derivanti dai parametri forensi applicabili.
D.M. 55/2014
I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
D.M. 147/2022
La disciplina dei parametri forensi, comprese le soglie minime di riduzione rispetto ai valori tabellari e la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, deve essere rispettata dal giudice nella liquidazione delle spese; non è consentita una quantificazione inferiore ai limiti risultanti dall’applicazione dei parametri.
art. 4, comma 4, D.M. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione può essere considerata nella liquidazione, ma non consente di scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dall’applicazione della disciplina parametrica.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la decisione sulle spese quando si discosta dalla regola generale della soccombenza; non è invece necessaria una motivazione particolare quando applica tale regola.
- Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve assumere come riferimento i parametri forensi applicabili e rispettare le soglie minime di riduzione previste dalla relativa disciplina, anche quando il contenzioso sia seriale e di limitata complessità.
- La natura seriale e non complessa della controversia può giustificare una riduzione del compenso rispetto al valore parametrico ordinario, ma non consente una liquidazione inferiore ai limiti minimi risultanti dall’applicazione dei parametri forensi.
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