Cassazione Penale, Sentenza n. 16032/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e la confisca di quattro immobili, deducendo: (i) assenza dei presupposti soggettivi della pericolosità sociale e carenza del requisito dell'attualità della pericolosità (contestando la motivazione per relationem e la genericità del richiamo a una "innumerevole serie di reati"), (ii) mancata considerazione di elementi che avrebbero escluso l'attualità della pericolosità (episodicità dei fatti concentrati nel 2011/2012, comportamento processuale collaborativo, resipiscenza, buona condotta carceraria, lavoro, vicende estorsive subite), e (iii) eccessività della durata della misura personale e delle condizioni economiche della confisca, senza adeguata valutazione da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti (vizi di motivazione già esaminati e confutati in appello) e perché le censure attengono in realtà a rivalutazione del merito. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata, non carente né apparentemente inconsistente, avendo indicato elementi fattuali rilevanti (numerosi precedenti penali, abitualità e reiterazione di reati, collegamenti con delitti come trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia aggravati dall'agevolazione mafiosa, contiguità temporale dei reati fino al 2019, frequentazioni con soggetti con precedenti, sproporzione tra tenore di vita e apparente nullatenenza) che giustificano la valutazione prognostica di pericolosità attuale e la congruità della durata della misura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione: non possono essere dedotti vizi ricadenti nella mera tenuta logica della motivazione, salvo che si tratti di assenza o mera apparenza della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
art. 125 cod. proc. pen.
Rilevanza della mancanza o mera apparenza della motivazione come possibile vizio di illegittimità; la Corte richiama che l'assenza/apparenza della motivazione sussiste solo quando il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo.
art. 4, lett. b) d.lgs. 159/2011
Definisce la categoria della pericolosità qualificata ai fini delle misure di prevenzione; la Corte territoriale ha ritenuto che i dati fattuali (precedenti, tipologia e reiterazione dei reati, collegamento con attività illecite produttive di profitto) rientrassero in tale categoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e l'applicazione di sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per specifiche violazioni di legge; censure meramente inerenti alla logica o alla valutazione del merito della motivazione sono inammissibili.
- La deduzione di 'motivazione apparente' è rilevante solo se il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento effettivamente potenzialmente decisivo: la parte che impugna deve indicare quale elemento, se considerato, avrebbe potuto determinare esito diverso.
- Se la Corte d'appello affronta e confuta specificamente le obiezioni difensive (anche richiamando e argomentando il percorso motivazionale del primo giudice), la Cassazione non rimuove tale valutazione se corretta dal punto di vista logico-giuridico.
- Per contestare la durata o la proporzionalità di una misura di prevenzione è necessario fornire elementi concreti che dimostrino la sproporzione rispetto al percorso di reinserimento (es. prova documentata di stabile lavoro, cambiamento di condotta duraturo, elementi che rendano altamente improbabile la reiterazione criminosa), altrimenti la censura rimane generica e inammissibile.
- Elementi quali precedenti numerosi, abitualità, tipologia e collegamento dei reati, contiguità temporale delle condotte e discrepanze tra tenore di vita e redditi dichiarati sono considerati rilevanti ai fini della valutazione prognostica della pericolosità sociale.
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