Cassazione Penale, Sentenza n. 1729/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di riciclaggio e confermato la confisca "di sproporzione" disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Il ricorso censurava: (i) la illegittimità della confisca speciale per mancata applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. trattandosi di misura sostanzialmente sanzionatoria; (ii) carenza o contraddittorietà della motivazione sul requisito soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la confisca "allargata" prevista dall'art. 240-bis c.p. è una misura di sicurezza atipica e non ha natura sanzionatoria, per cui l'art. 578-bis c.p.p. è applicabile anche quando il reato-spia è estinto per prescrizione (principio del tempus regit actum), con la necessità però di tutelare l'affidamento del soggetto interessato. La Corte ha inoltre valutato che la normativa e la giurisprudenza pregresse rendevano prevedibile l'applicabilità della confisca anche dopo la prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si traduceva in una richiesta di riconsiderazione del valore probatorio delle prove già valutate dalla Corte d'appello, la quale aveva motivatamente ritenuto provata la conoscenza della provenienza illecita da parte dell'imputata. Conseguentemente è stata confermata la legittimità della confisca e rigettato il ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in relazione alle spese.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La confisca "allargata" è qualificata come misura di sicurezza patrimoniale atipica che può colpire beni collegati indirettamente al reato, in quanto la loro disponibilità accresce la pericolosità del detentore; non è considerata sanzione penale.
art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'impugnazione, in caso di estinzione del reato per prescrizione, di valutare la responsabilità ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 240-bis; applicabile anche retroattivamente alle misure di sicurezza in virtù del principio tempus regit actum, salvo tutela dell'affidamento.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio il cui elemento soggettivo (conoscenza della provenienza illecita) è stato ritenuto adeguatamente provato dalla sentenza impugnata; la censura sulla motivazione è stata considerata mera richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 12-sexies legge n. 356/1992 (richiamata)
art. 12-sexies, legge 8 giugno 1992, n. 356
Norma antecedente che già prevedeva forme di confisca speciale; la continuità normativa con l'art. 578-bis contribuisce alla prevedibilità dell'applicabilità della confisca anche dopo la prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla liquidazione delle spese processuali: con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto è stata condannata alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La confisca "allargata" (art. 240-bis c.p.) è generalmente considerata una misura di sicurezza e non una sanzione penale; può dunque essere applicata anche se il reato-spia è estinto per prescrizione, mediante l'accertamento della responsabilità a fini di misura ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.
- L'applicazione retroattiva di norme processuali peggiorative verso misure di sicurezza è disciplinata dal principio tempus regit actum, ma tale retroattività va temperata con la tutela dell'affidamento e della prevedibilità, specie quando la norma sopravvenuta incide diritti fondamentali come il diritto di proprietà.
- Nelle impugnazioni innanzi alla Cassazione, i motivi che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio in fatto sono spesso inammissibili: la Suprema Corte richiede che le censure siano di diritto o comunque non si traducono in mera ri-valutazione delle prove.
- In casi analoghi conviene distinguere chiaramente il tipo di confisca contestata (diretta, allargata, per equivalente) perché la qualificazione incide sulla legittimità della retroattività e sulla natura sanzionatoria o di sicurezza.
- Strategie difensive utili: contestare il nesso di pertinenzialità tra bene e reato, dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo (conoscenza della provenienza illecita), invocare la tutela dell'affidamento e l'assenza di prevedibilità normativa quando la norma sopravvenuta sia realmente novativa.
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