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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22024/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, censura principalmente: vizi di motivazione nella ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente rispetto a numerose cooperative; presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio (art. 65 c.p.p.); carente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e delle intercettazioni (art. 192 c.p.p.); errata esclusione del regime del concorso di persone previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 e carenza della prova del dolo specifico per i reati fiscali e per la bancarotta fraudolenta documentale; illegittimo riconoscimento della recidiva reiterata e specifica che ha inciso sul calcolo della prescrizione; vizi nella determinazione della pena e nella rilevazione delle circostanze attenuanti. Il ricorrente ha chiesto annullamento della sentenza di appello e riforma delle condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il profilo relativo alla recidiva: ha escluso la recidiva specifica e reiterata nei confronti di Ezelino Gennari e, per effetto, ha dichiarato la prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati ai capi 2b), 2c), 6b), 6c), 8a) e 10a), perché estinti per prescrizione. Ha altresì annullato la sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena sui residui reati. Per il resto il ricorso è stato rigettato. Nulla a favore della parte civile in ordine alle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La fattispecie di associazione per delinquere (capo 11) è stata ritenuta integrata sulla base dell'insieme probatorio; la Corte di legittimità ha valutato la questione come di merito, non rientrando in vizi di motivazione tali da annullare il convincimento dei giudici di merito.

  • D. Lgs. n. 74/2000 (artt. 2, 5 co.1, 8, 9)

    Gli articoli sui reati fiscali sono stati applicati ai fatti contestati; l'art. 9 (deroga sul concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false) non si applica quando la stessa persona è amministratore che agisce sia in capo all'emittente sia alla utilizzatrice, sicché la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nei casi in cui il Gennari assumeva entrambi i ruoli. Tuttavia, l'esistenza della recidiva (art. 99) incide sul calcolo della prescrizione per tali reati.

  • art. 65 cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che l'obbligo di contestare gli elementi di prova durante l'interrogatorio non impone la lettura delle fonti o l'esposizione integrale delle prove in fase di indagini preliminari; le dichiarazioni rese dal ricorrente nell'interrogatorio sono utilizzabili se volontarie e valutate dal giudice con adeguata motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni di terzi e le intercettazioni sono mezzi di prova la cui valutazione è rimessa al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per macroscopici vizi logici o travisamento della prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato adeguata valutazione e motivazione rispetto a tali prove.

  • art. 99 cod. pen.

    Per la configurabilità della recidiva specifica e reiterata è necessario che la precedente condanna delittuosa sia divenuta irrevocabile prima dei nuovi fatti; la Corte ha escluso la recidiva reiterata perche' molte condanne pregresse erano estinte per patteggiamento o riguardavano reati colposi/contravvenzioni non utili ai fini della recidiva.

  • art. 161 cod. pen. (calcolo prescrizione) e art. 17-bis legge n. 148/2011

    L'aumento del termine prescrizionale previsto in presenza di recidiva incide sul computo della prescrizione; escludendo la recidiva specifica, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione per i reati fiscali indicati.

  • art. 444 e art. 445 cod. proc. pen.

    Le sentenze di patteggiamento che si estinguono ai sensi dell'art. 445 comma 2 determinano l'estinzione degli effetti penali e non possono essere computate ai fini della recidiva.

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamata quale aggravante fallimentare nella valutazione della bancarotta fraudolenta; la Corte ha accolto la valutazione di merito sugli elementi aggravanti ma ha escluso il profilo recidivo che incideva sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Le ammissioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio (quando volontarie e non ottenute con violazioni procedurali) sono utilizzabili come prova e devono essere valutate dal giudice insieme a riscontri esterni; l'art. 65 c.p.p. non impone la lettura di tutte le fonti probatorie in fase di indagine preliminare.
  • La valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di terzi è essenzialmente questione di fatto rimessa ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per vizio logico-manifesta o travisamento evidente della prova.
  • L'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 (esclusione del concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false) non opera quando la stessa persona è amministratore che realizza sia l'emissione sia l'utilizzo delle fatture: in tali ipotesi è possibile concorrere nelle medesime condotte.
  • La recidiva specifica e reiterata richiede condanne pregresse irrevocabili per delitti non estinti: le sentenze di patteggiamento estinte ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e le condanne per reati colposi o contravvenzioni non sempre possono essere computate ai fini della recidiva.
  • L'eventuale aumento della pena per recidiva incide sul computo del termine prescrizionale; pertanto l'esclusione della recidiva può determinare la prescrizione di reati denunciati a distanza di anni.
  • In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi), la motivazione va letta complessivamente: in Cassazione è più difficile impugnare vizi di merito salvo omissioni probatorie decisive o travisamento manifesto.

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