Cassazione Penale, Sentenza n. 22024/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, censura principalmente: vizi di motivazione nella ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente rispetto a numerose cooperative; presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio (art. 65 c.p.p.); carente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e delle intercettazioni (art. 192 c.p.p.); errata esclusione del regime del concorso di persone previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 e carenza della prova del dolo specifico per i reati fiscali e per la bancarotta fraudolenta documentale; illegittimo riconoscimento della recidiva reiterata e specifica che ha inciso sul calcolo della prescrizione; vizi nella determinazione della pena e nella rilevazione delle circostanze attenuanti. Il ricorrente ha chiesto annullamento della sentenza di appello e riforma delle condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il profilo relativo alla recidiva: ha escluso la recidiva specifica e reiterata nei confronti di Ezelino Gennari e, per effetto, ha dichiarato la prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati ai capi 2b), 2c), 6b), 6c), 8a) e 10a), perché estinti per prescrizione. Ha altresì annullato la sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena sui residui reati. Per il resto il ricorso è stato rigettato. Nulla a favore della parte civile in ordine alle spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La fattispecie di associazione per delinquere (capo 11) è stata ritenuta integrata sulla base dell'insieme probatorio; la Corte di legittimità ha valutato la questione come di merito, non rientrando in vizi di motivazione tali da annullare il convincimento dei giudici di merito.
D. Lgs. n. 74/2000 (artt. 2, 5 co.1, 8, 9)
Gli articoli sui reati fiscali sono stati applicati ai fatti contestati; l'art. 9 (deroga sul concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false) non si applica quando la stessa persona è amministratore che agisce sia in capo all'emittente sia alla utilizzatrice, sicché la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nei casi in cui il Gennari assumeva entrambi i ruoli. Tuttavia, l'esistenza della recidiva (art. 99) incide sul calcolo della prescrizione per tali reati.
art. 65 cod. proc. pen.
La Corte ha affermato che l'obbligo di contestare gli elementi di prova durante l'interrogatorio non impone la lettura delle fonti o l'esposizione integrale delle prove in fase di indagini preliminari; le dichiarazioni rese dal ricorrente nell'interrogatorio sono utilizzabili se volontarie e valutate dal giudice con adeguata motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni di terzi e le intercettazioni sono mezzi di prova la cui valutazione è rimessa al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per macroscopici vizi logici o travisamento della prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato adeguata valutazione e motivazione rispetto a tali prove.
art. 99 cod. pen.
Per la configurabilità della recidiva specifica e reiterata è necessario che la precedente condanna delittuosa sia divenuta irrevocabile prima dei nuovi fatti; la Corte ha escluso la recidiva reiterata perche' molte condanne pregresse erano estinte per patteggiamento o riguardavano reati colposi/contravvenzioni non utili ai fini della recidiva.
art. 161 cod. pen. (calcolo prescrizione) e art. 17-bis legge n. 148/2011
L'aumento del termine prescrizionale previsto in presenza di recidiva incide sul computo della prescrizione; escludendo la recidiva specifica, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione per i reati fiscali indicati.
art. 444 e art. 445 cod. proc. pen.
Le sentenze di patteggiamento che si estinguono ai sensi dell'art. 445 comma 2 determinano l'estinzione degli effetti penali e non possono essere computate ai fini della recidiva.
art. 219 legge fallimentare
Richiamata quale aggravante fallimentare nella valutazione della bancarotta fraudolenta; la Corte ha accolto la valutazione di merito sugli elementi aggravanti ma ha escluso il profilo recidivo che incideva sulla prescrizione.
Massime di principio
- Le ammissioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio (quando volontarie e non ottenute con violazioni procedurali) sono utilizzabili come prova e devono essere valutate dal giudice insieme a riscontri esterni; l'art. 65 c.p.p. non impone la lettura di tutte le fonti probatorie in fase di indagine preliminare.
- La valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di terzi è essenzialmente questione di fatto rimessa ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per vizio logico-manifesta o travisamento evidente della prova.
- L'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 (esclusione del concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false) non opera quando la stessa persona è amministratore che realizza sia l'emissione sia l'utilizzo delle fatture: in tali ipotesi è possibile concorrere nelle medesime condotte.
- La recidiva specifica e reiterata richiede condanne pregresse irrevocabili per delitti non estinti: le sentenze di patteggiamento estinte ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e le condanne per reati colposi o contravvenzioni non sempre possono essere computate ai fini della recidiva.
- L'eventuale aumento della pena per recidiva incide sul computo del termine prescrizionale; pertanto l'esclusione della recidiva può determinare la prescrizione di reati denunciati a distanza di anni.
- In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi), la motivazione va letta complessivamente: in Cassazione è più difficile impugnare vizi di merito salvo omissioni probatorie decisive o travisamento manifesto.
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