Ordinanza n. 98/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione del Dirigente del “Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della costa” n. 58 dd. 15.1.2026, trasmessa con nota prot. 8609 dd. 16.1.2026, e della precedente Determinazione del medesimo Dirigente n. 3134 dd. 12.11.2025; -dei pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino prot. n. 181154/2025 dd. 14.10.2025 e prot. 4211/2026 dd. 12.1.2026; -di tutti gli atti e i pareri ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni comunali recanti il diniego, fondato sul giudizio negativo di compatibilità paesaggistica, relativo a un intervento su area vincolata, nonché i pareri della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'operatore di telecomunicazioni ha impugnato le determinazioni del dirigente comunale e i pareri della Soprintendenza relativi all'impatto paesaggistico dell'opera, chiedendo in via incidentale la sospensione cautelare degli effetti degli atti. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in sostanza, il carattere negativo del giudizio di compatibilità paesaggistica, ritenuto presumibilmente apodittico o stereotipato e non adeguatamente riferito all'intervento concreto. L'opera progettata aveva dimensioni maggiori rispetto a quella dismessa ed era collocata a brevissima distanza da una stazione radio base di analoghe dimensioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il giudizio della Soprintendenza sull'impatto paesaggistico cumulativo dell'opera su area vincolata fosse idoneo a resistere alle censure. Il giudice ha valorizzato sia le maggiori dimensioni dell'opera rispetto a quella dismessa sia la brevissima distanza da un'altra stazione radio base di simili dimensioni. Ha inoltre escluso che il giudizio negativo di compatibilità paesaggistica fosse apodittico o stereotipato, poiché fondato sulla specifica ubicazione dell'opera, diversa da quella dismessa, e sulla relativa incidenza paesaggistica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta in ragione della ritenuta resistenza delle censure già a un sommario esame.
d.lgs. 42/2004
Il provvedimento riguarda la valutazione di compatibilità paesaggistica di un'opera situata su area vincolata e il parere della Soprintendenza; il testo non indica uno specifico articolo applicato.
Massime di principio
- Nella valutazione paesaggistica di un'opera collocata in area vincolata, l'amministrazione può legittimamente considerare l'impatto paesaggistico cumulativo derivante dalle dimensioni dell'intervento e dalla sua prossimità ad altre opere analoghe.
- Un giudizio negativo di compatibilità paesaggistica non è apodittico o stereotipato quando esamina la specifica ubicazione dell'opera, la sua differenza rispetto a un manufatto precedentemente dismesso e l'impatto concreto sul contesto paesaggistico.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a un sommario esame, le valutazioni paesaggistiche impugnate risultino specifiche e non manifestamente illogiche o prive di motivazione.
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