Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22666/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/02/2024 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del G.i.p. del 28/11/2023 che aveva convalidato e disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 3-bis c.p.p., finalizzato alla confisca diretta di euro 214.972,66 nella disponibilità della società "La Villetta Area Nord" Soc. Cooperativa ONLUS, e, in via subordinata, al sequestro per equivalente di beni mobili o immobili nella disponibilità dell'indagato. Il ricorrente censura principalmente: 1) omessa e incongruente motivazione in ordine al periculum in mora (rischio di dispersione o depauperamento dei beni), senza indicazioni concrete e attuali; 2) motivazione inadeguata rispetto alle ragioni difensive espresse; 3) violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in relazione all'entità del sequestro (valore complessivo indicato pari a euro 789.261,38 rispetto a un profitto contestato di valore inferiore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato con riferimento al vizio motivazionale sul periculum in mora. Ha censurato l'ordinanza impugnata per la mancanza di indicazioni concrete e attuali che giustifichino l'anticipazione ablatoria (si è limitata a richiamare i connotati del reato e fatti risalenti al 2016, privi di attualità). Ha richiamato giurisprudenza consolidata che impone una motivazione specifica sul pericolo di dispersione/depauperamento (anche valorizzando criteri rilevanti quali composizione del patrimonio, capacità reddituale e comportamento dell'indagato). Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Urbino per un nuovo giudizio sul punto; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivazione, in particolare sul periculum in mora, quando si dispone il sequestro in vista della confisca

  • art. 12-bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria per i reati tributari; è richiamata quale fondamento della finalità del sequestro (confisca diretta o per equivalente)

  • art. 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Contestato quale fatto-reato (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); la confisca e il sequestro sono stati disposti anche in riferimento al profitto di tale reato

  • art. 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Contestato (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); citato tra i reati che giustificano la misura ablativa ma non sufficiente a giustificarne l'anticipazione senza motivazione concreta

  • art. 236-bis, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Contestato (falso in attestazioni e relazioni); parte della pluralità di fatti rilevanti ai fini del quadro indiziario richiamato dall'ordinanza

  • art. 137, comma 1-bis, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

    Contestato (mendacio e falso interno); inserito nell'elencazione dei reati a supporto del provvedimento impugnato

  • art. 2621 cod. civ.

    Contestato (false comunicazioni sociali); parte del quadro di reati richiamato nell'iter motivazionale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Ellade n. 36959/2021; Sez. 3 n. 4920/2022; Sez. 6 Lombardi n. 20923/2012; Sez. U Zambito n. 51660/2014 e altre)

    Richiamata per affermare il principio che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica e concisa del periculum in mora; non è sufficiente la mera confiscabilità o la natura del reato, occorrono elementi concreti e attuali (composizione del patrimonio, capacità reddituale, comportamento) che giustifichino il rischio di dispersione o depauperamento

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica e attuale sul 'periculum in mora': non basta la sola riconoscibilità del profitto o la natura del reato
  • La mera anterioreità dei fatti (es. condotte risalenti a diversi anni prima) non giustifica di per sé l'anticipazione ablativa in assenza di elementi concreti che attestino il rischio di dispersione del patrimonio
  • Il giudice deve valutare la situazione patrimoniale concreta (composizione del patrimonio, capacità reddituale) e l'atteggiamento dell'indagato per fondare il giudizio prognostico di pericolo
  • La proporzionalità e la gradualità della misura richiedono che il giudice motivi anche la quantificazione del sequestro e respinga con argomentazioni puntuali eventuali richieste di riduzione
  • Nei ricorsi in Cassazione contro ordinanze di sequestro e riesame l'impugnazione è ammissibile per violazione di legge, inclusi vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giustificativo
  • In situazioni analoghe, la difesa deve puntare a dimostrare assenza di elementi concreti e attuali di rischio di depauperamento, nonché proporre alternative meno afflittive per garantire la garanzia della confisca (misure meno estese o limitate nel tempo)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.