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Sentenza

Sentenza n. 3087/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1939/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a ottenere euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 1939/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento. La ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il pagamento deve comprendere gli accessori dovuti in base al titolo e alla legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e le norme applicabili. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza della creditrice entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente il dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione dell'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo i parametri legali, senza attribuire valore vincolante ai conteggi unilateralmente prodotti dal creditore.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato tra i parametri legali per la determinazione degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alla disciplina civilistica sulla distrazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza presupposta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; l'entità del dovuto deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: quest'ultima deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute sulla base del titolo e dei parametri legali applicabili.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, se dovuti in base al titolo e alla legge, oltre al capitale, gli accessori maturati, gli interessi successivi alla proposizione del ricorso e le spese accessorie connesse alla registrazione, all'esame, alla copia e alla notificazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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