Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di esecuzione in cui il condannato aveva chiesto la revoca, per violazione del divieto di ne bis in idem, di un capo di condanna già coperto da successiva sentenza irrevocabile, ai sensi degli artt. 669 e 671 c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza, revocando il capo duplicato e poi rideterminando la pena complessiva facendo applicazione della continuazione tra tre sentenze di condanna, ma assumendo come base di calcolo una pena individuata come "più grave" che, secondo il pubblico ministero ricorrente, non corrispondeva alla pena originariamente inflitta per il reato più grave nella sentenza di cognizione. Il ricorso deduceva erronea applicazione di legge: una volta revocato il capo duplicato, la base per la continuazione avrebbe dovuto essere la pena originaria, al lordo della riduzione per il rito, risultante dalla prima sentenza di cognizione; il difensore del condannato ha resistito sostenendo che la Procura stava confrontando pene non omogenee e violando il favor rei. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, osservando che il giudice dell'esecuzione, dopo la revoca ex art. 669 c.p.p., avrebbe dovuto scorporare correttamente i reati già riuniti e confrontare le pene effettivamente irrogate nelle sentenze di cognizione, comprensive delle riduzioni per i riti premiali, per individuare la violazione più grave ex art. 187 disp. att. c.p.p., e solo poi procedere ai nuovi aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. Poiché l'ordinanza non aveva correttamente individuato la pena-base, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata nella individuazione della pena-base su cui operare la continuazione dopo la revoca per ne bis in idem di uno dei capi. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione/persona fisica, per un nuovo giudizio, da svolgere liberamente ma nel rispetto del criterio per cui la violazione più grave va individuata sulla base della pena concretamente irrogata in cognizione, comprensiva della riduzione per il rito.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p.

    consente al giudice dell'esecuzione di revocare la condanna per fatto già giudicato, in applicazione del divieto di ne bis in idem

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato quale base dell'istanza esecutiva di revoca/rideterminazione della pena in presenza di continuazione e duplicazione del giudicato

  • art. 81 cpv. c.p.

    disciplina la continuazione e gli aumenti di pena per i reati satellite, da applicare dopo corretta individuazione della violazione più grave

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    impone di individuare la violazione più grave confrontando la pena effettivamente irrogata dal giudice della cognizione, tenendo conto delle riduzioni per il rito

  • art. 623, lett. a), c.p.p.

    richiamato dal Procuratore generale a sostegno della richiesta di annullamento con rinvio

  • artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.

    norme integratrici del reato oggetto del capo revocato, qualificato come tentato furto aggravato

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per la precedente sentenza di applicazione della pena concordata, rilevante nel calcolo della continuazione

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    la Corte ribadisce che il raffronto per stabilire il reato più grave va fatto sulle pene concretamente inflitte nelle sentenze di cognizione, non su grandezze astratte o disomogenee

Massime di principio

  • Nel ricalcolo della pena in sede esecutiva, quando siano coinvolte più sentenze di cognizione unite in continuazione, il giudice deve prima scorporare i reati già riuniti e poi individuare correttamente la violazione più grave, operando il confronto tra le pene concretamente irrogate e non tra dati eterogenei o meramente teorici.
  • La pena-base per la continuazione va tratta dalla sentenza di cognizione che reca la sanzione effettivamente inflitta per il reato più grave, comprensiva di eventuali riduzioni derivanti dal rito premiale; solo su tale pena possono essere applicati i successivi aumenti ex art. 81 cpv. c.p.
  • Quando una precedente condanna viene revocata per ne bis in idem, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dalla struttura originaria dei giudicati e deve ricalcolare la continuazione valorizzando le pene originariamente irrogate nelle sentenze interessate, evitando di costruire la base di calcolo su aumenti già derivati da altri giudizi di continuazione.
  • In tema di reato continuato in sede esecutiva, l'individuazione della violazione più grave è questione vincolata da un criterio oggettivo: rileva la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo, e non una ricostruzione astratta slegata dalla sanzione effettivamente applicata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.