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Sentenza

Sentenza n. 2111/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della Determinazione Area I Affari Generali, Servizi Demografici, Gestione del Contenzioso, personale Registro Generale n. 2358 del 05/12/2025, a firma del Responsabile dell’Area Dott.ssa Antonella Amalia Picano del Comune di Mondragone recante l’approvazione dei verbali e la graduatoria finale della procedura di cui all’avviso per la “stabilizzazione di n. 15 unità con profilo di operatore di polizia locale – area istruttori presso il comune di Mondragone (CE) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.LGS. n. 75/2017 come modificato dal D.L. 162/2019 coordinato con legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020”, nella parte in cui, pubblicando la graduatoria di merito, ha violato la disposizione di cui all’art. 4 del medesimo avviso di stabilizzazione; b) della graduatoria di merito, pubblicata con la Determinazione impugnata sub a) per i motivi di cui sopra, nonché in quanto riporta la valutazione dei titoli di preferenza non contemplati nell’avviso pubblico di indizione della procedura de qua; c) dei verbali ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice, nella parte in cui non si sono limitati a riportare una valutazione positiva dei requisiti attitudinali, come disposto dall’Avviso e dalla Determinazione di nomina della Commissione Esaminatrice, ma recano delle valutazioni a cui corrisponde l’attribuzione di un punteggio ai singoli candidati, pur non disponendo di una tabella recante i criteri di valutazione predeterminati con relativi punteggi; d) dei verbali ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice, nella parte in cui non recano un giudizio analitico descrittivo che consenta di ripercorrere l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio numerico; e) dei verbali ignoti data e numero della Commissione esaminatrice, nella parte in cui recano la valutazione dei titoli di preferenza dei candidati, la cui valutazione, però, non è stata contemplata nell’avviso pubblico di indizione della procedura; in subordine, laddove l’Il.mo TAR adito dovesse ritenere legittima la pubblicazione della riferita graduatoria, f) dell’avviso per la “stabilizzazione di n. 15 unità con profilo di operatore di polizia locale – area istruttori presso il comune di Mondragone (CE) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.LGS. n. 75/2017 come modificato dal D.L. 162/2019 coordinato con legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020” pubblicato in data 14 marzo 2025, nella parte in cui non ha previsto una tabella recante i criteri di valutazione predeterminati a cui ancorare il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice; g) del medesimo Avviso di cui al punto e), nella parte in cui non ha espressamente previsto che nel caso in cui la Commissione Esaminatrice avesse deciso di redigere una graduatoria finale di merito, avrebbe dovuto procedere alla predeterminazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, a cui avrebbe ancorato il proprio giudizio e la propria valutazione; h) del medesimo Avviso di cui ai punti che precede, nella parte in cui non ha previsto la valutazione del servizio ulteriore ai 36 (base) svolto e dichiarato in domanda;

Giustizia amministrativa202600786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di approvazione dei verbali e della graduatoria finale della procedura di stabilizzazione di 15 operatori di polizia locale, nonché gli atti della commissione e, in subordine, l'avviso di stabilizzazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la formazione e pubblicazione di una graduatoria di merito nell'ambito della procedura di stabilizzazione indetta dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.l. 44/2023 e dell'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 4 dell'avviso, che prevedeva la possibilità di graduare gli idonei soltanto in caso di candidature superiori ai posti disponibili, circostanza non verificatasi poiché i candidati ammessi erano 15, pari ai posti da ricoprire. Ha inoltre censurato l'inserimento nella graduatoria di titoli di preferenza non previsti dall'avviso, l'attribuzione di punteggi per valutazioni attitudinali e motivazionali in assenza di criteri predeterminati, il difetto di un giudizio analitico descrittivo e, in via subordinata, l'illegittimità dell'avviso per mancata predeterminazione dei criteri e dei punteggi e per omessa valutazione del servizio ulteriore rispetto ai 36 mesi richiesti. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione e consentendo la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisiva la struttura concreta della procedura. L'avviso prevedeva una graduatoria di merito soltanto nell'eventualità di candidature superiori ai posti disponibili; poiché gli ammessi erano 15 per 15 posti, l'amministrazione si era autovincolata a non svolgere una valutazione comparativa di natura concorsuale, ma soltanto a verificare l'attività lavorativa svolta e l'idoneità dei candidati mediante un colloquio. La soglia di 21/30 confermava la natura idoneativa e non comparativa del giudizio. Secondo il TAR, la procedura non presentava quindi i caratteri di una procedura concorsuale, diversamente da quelle nelle quali una valutazione discrezionale-comparativa e una graduatoria individuano i vincitori. La pretesa della ricorrente, già positivamente valutata come idonea e volta a ottenere l'inserimento nell'elenco degli idonei senza una graduazione comparativa non prevista dall'avviso, aveva natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta

    La disposizione consente agli enti locali di stabilizzare personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti, mediante colloquio selettivo e valutazione positiva dell'attività lavorativa, entro il termine indicato dalla norma.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017

    possono ... assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti

    La norma disciplina la stabilizzazione diretta del personale precario già reclutato mediante procedure concorsuali e in possesso degli ulteriori requisiti di servizio e permanenza richiesti.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    È richiamato quale parametro dei principi cui devono conformarsi le procedure concorsuali di reclutamento a tempo determinato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, non essendo presenti le cause ostative previste dalla legge.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre d'ufficio alle parti la questione del possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni di legge.

Massime di principio

  • Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la procedura presenta carattere propriamente concorsuale, cioè quando una valutazione comparativa dei candidati e una graduatoria finale individuano i vincitori; diversamente, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'avviso configura soltanto una verifica dell'idoneità e della positiva attività lavorativa svolta.
  • La qualificazione della procedura di stabilizzazione ai fini del riparto di giurisdizione deve essere desunta dalle concrete prescrizioni dell'avviso e dalle modalità effettivamente previste, non dalla mera denominazione della procedura o dal richiamo a disposizioni in materia di reclutamento pubblico.
  • Quando l'avviso prevede la formazione di una graduatoria soltanto nell'ipotesi di candidature superiori ai posti disponibili e tale ipotesi non si verifica, l'amministrazione è autovincolata a svolgere una valutazione meramente idoneativa, senza introdurre successivamente una comparazione tra candidati o una graduazione degli idonei non prevista.
  • La previsione di una soglia minima di punteggio per il superamento del colloquio, in assenza di una procedura comparativa destinata a individuare vincitori, è compatibile con una valutazione di idoneità e non trasforma di per sé la procedura in un concorso.
  • La pretesa del candidato già giudicato idoneo a essere inserito nell'elenco degli aventi titolo alla stabilizzazione, senza un'ulteriore graduazione comparativa non prevista dall'avviso, ha natura di diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieStabilizzazione e precariatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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