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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31972/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2009, riferita a un fabbricato sito in Arezzo e destinato ad asilo nido, scuola materna e attività istituzionali. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione, sul rilievo che non spettasse l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, poiché l'immobile non era utilizzato direttamente dall'ente proprietario ma concesso in locazione ad altri enti. La ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza d'appello e violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello comunale e violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea opponibilità di un asserito giudicato esterno, formato su annualità diversa e in un contesto normativo non coincidente; 2) violazione dell'art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E, per avere la CTR disapplicato il regolamento comunale ICI che estendeva l'esenzione anche all'utilizzazione indiretta dell'immobile da parte di enti non commerciali; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., anche in relazione agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per non avere esaminato le eccezioni di inammissibilità dell'appello già dedotte nel controricorso. Prima dell'esame nel merito, la Corte ha però rilevato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130/2022 e aveva versato integralmente quanto dovuto; non essendo stato notificato nei termini il diniego del Comune, sono risultati integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, perché ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 5 della l. n. 130/2022. Poiché il diniego non risulta notificato nel termine di legge, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale di tale misura e la sua inapplicabilità ai casi di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma invocata per l'esenzione ICI degli enti non commerciali; la CTR l'ha letta nel senso che richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario, escludendo l'esenzione per mera concessione a terzi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia del preteso giudicato esterno, ritenuto non sovrapponibile alla diversa annualità d'imposta e al diverso quadro normativo.

  • art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

    commi 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 15

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale, in assenza di diniego tempestivo, comportano l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia su eccezioni processuali formulate in appello e in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per lamentare vizio di motivazione/struttura della sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello del Comune e l'omesso esame delle relative eccezioni.

  • art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Richiamato come parametro per la disapplicazione del regolamento comunale ritenuto contrastante con la normativa primaria.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 348-ter c.p.c. nelle doglianze processuali sulla pretesa inammissibilità dell'appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 348-bis c.p.c. nelle doglianze processuali sulla pretesa inammissibilità dell'appello.

  • art. 5, comma 5, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Base normativa per la declaratoria di estinzione del procedimento a seguito di definizione agevolata perfezionata e senza diniego tempestivo.

  • art. 5, comma 15, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Prevede l'adozione di un regolamento da parte dell'ente impositore in materia di definizione agevolata delle controversie.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente ha presentato domanda ed effettuato l'integrale pagamento dovuto, il giudizio va dichiarato estinto se l'ente impositore non ha notificato un diniego tempestivo nei termini stabiliti.
  • La definizione agevolata della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione sul merito della pretesa tributaria.
  • La disciplina del doppio contributo unificato non si applica in via estensiva ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di misura eccezionale collegata solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • In tema di esenzione ICI per enti non commerciali, la questione dell'utilizzazione diretta o indiretta dell'immobile può essere decisiva ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo la lettura della normativa applicabile e degli eventuali regolamenti comunali.
  • Un asserito giudicato esterno è opponibile solo se vi è piena sovrapponibilità della causa petendi e del quadro normativo rilevante; la diversità dell'annualità d'imposta e delle norme sopravvenute può escluderne l'efficacia preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

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