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Sentenza

Sentenza n. 6729/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione prot. n. A/D/5309/P del 02/10/2025, comunicata con nota prot. A/ITT/TCN/5315/P di pari data, con la quale RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con riferimento alla procedura di gara aperta per l'affidamento del “Servizio di distribuzione di quotidiani e periodici cartacei presso gli insediamenti della RAI di Roma” (CIG B6B8014B16), ha approvato ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice l'aggiudicazione in favore della Global Multiservice Italy S.r.l. sulla base delle seguenti motivazioni: migliore offerta avendo ottenuto il punteggio totale più alto pari a 100,000; - dei Verbali di gara del 12/06/2025 (di apertura delle domande di partecipazione e per la verifica della documentazione amministrativa), del 30/06/2025 (in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche), dell'11/07/2025 (di valutazione delle offerte economiche), del 15/09/2025 (in seduta riservata di riepilogo dei requisiti generali), del 19/09/2025 (in seduta riservata di verifica della congruità dell'offerta e dei costi della manodopera); - degli atti e provvedimenti adottati nell'ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta e dei costi della manodopera, e segnatamente delle note prot. A/ITT/TCN/3899/P dell'11/07/2025, prot. A/ITT/TCN/4528/P del 07/08/2025, prot. A/ITT/TCN/5004 del 15/09/2025; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi per quanto di ragione: il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui disciplinano la presentazione dell'offerta economica (§ 27) in relazione al valore dell'appalto (§ 5.2); E PER LA CONDANNA della Società pubblica intimata a risarcire il danno cagionato alla Società ricorrente in forma specifica, mediante adozione del conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in favore della ricorrente e se del caso subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, proponendosi sin d'ora anche la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da SERVIZI DIFFUSIONALI S.R.L. il 26\2\2026: PER LA DECLARATORIA D’INEFFICACIA, del Contratto stipulato da RAI S.p.A. con l'aggiudicatario Global Multiservice Italy S.r.l., giusta comunicazione di avvenuta stipula ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento alla procedura per l’affidamento dei “Servizio di distribuzione di quotidiani e periodici cartacei presso gli insediamenti della Rai di Roma”; E PER LA CONDANNA della Società pubblica intimata a risarcire il danno cagionato alla Società ricorrente in forma specifica, mediante subentro nell’esecuzione del predetto contratto d’appalto, ovvero, in via subordinata, per equivalente nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202513727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa aggiudicataria della gara per il servizio di distribuzione di quotidiani e periodici cartacei presso gli insediamenti RAI di Roma, unitamente agli atti della gara e al procedimento di verifica dell'anomalia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, precedente affidataria del servizio e concorrente classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione contestando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 11, 41 e 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32 del disciplinare, nonché l'eccesso di potere, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria fosse incongrua e inaffidabile perché i costi della manodopera, pari a euro 139.652,35, erano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, pari a euro 170.942,59, e perché sarebbero state necessarie cinque risorse anziché le quattro indicate dall'aggiudicataria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 41 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dell'art. 27 del disciplinare e dell'allegato I.01 al Codice, sostenendo che l'aggiudicataria avesse dichiarato un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante senza produrre la dichiarazione di equivalenza. Con motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato nelle more e il risarcimento in forma specifica, mediante subentro, o per equivalente. Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo, ritenendolo attinente alla discrezionalità tecnica, e ne hanno contestato il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del primo motivo, affermando che le valutazioni tecniche dell'amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo quando si deduca la violazione delle regole della buona tecnica, senza che ciò comporti invasione del merito amministrativo. Nel merito, ha tuttavia respinto il primo motivo: l'ordinamento consente di indicare costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, purché siano adeguatamente giustificati; il capitolato non imponeva un numero determinato di risorse; la stazione appaltante aveva svolto un articolato subprocedimento di verifica dell'anomalia, con richieste successive di chiarimenti, e l'aggiudicataria aveva spiegato i minori costi mediante l'esecuzione di servizi analoghi nella stessa città e la conseguente riduzione di costi di formazione, veicoli, ricarica e accesso alla ZTL, fornendo anche indicazioni sui trattamenti retributivi. Non sono emersi errori manifesti o macroscopici né irragionevolezza nella valutazione complessiva di affidabilità dell'offerta. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che l'aggiudicataria aveva dichiarato sia nell'offerta economica sia nei giustificativi il CCNL Terziario H011, coincidente con quello previsto dal disciplinare. Il riferimento alla diversa denominazione "Logistica, trasporto merci e spedizione", contenuto in un solo giustificativo, è stato qualificato come errore materiale, poiché la volontà dell'operatore risultava inequivocabilmente dal restante contenuto dell'offerta e della documentazione. Le domande risarcitorie sono state conseguentemente respinte. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale impediva sia la declaratoria di inefficacia del contratto sia il subentro o il risarcimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 4.000 complessivi per spese di lite, in parti uguali a favore della stazione appaltante e dell'aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle disposizioni sul costo della manodopera e sull'anomalia dell'offerta; la censura è stata respinta.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Consente agli operatori economici di indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, purché forniscano adeguate giustificazioni.

  • art. 90, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla comunicazione di avvenuta stipula del contratto.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell'offerta anormalmente bassa: l'operatore deve spiegare prezzi e costi proposti; l'esclusione è ammessa quando le spiegazioni non giustificano adeguatamente il livello dei costi.

  • allegato I.01 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti collettivi applicabili e all'equivalenza del CCNL.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito in materia di contratti pubblici.

  • artt. 74 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

Massime di principio

  • La verifica dell'anomalia ha a oggetto l'attendibilità e l'affidabilità complessiva dell'offerta in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, non la ricerca atomistica di singole inesattezze dell'offerta economica.
  • L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante non determina di per sé l'esclusione dell'offerta, quando l'operatore fornisca giustificazioni adeguate e siano rispettati i trattamenti salariali minimi inderogabili e i costi della sicurezza.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche compiute nella verifica dell'anomalia per accertare il rispetto delle regole della buona tecnica; tuttavia, in assenza di errori manifesti, macroscopici o di irragionevolezza, non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante.
  • Quando il capitolato non stabilisce un numero minimo di risorse da impiegare, la stazione appaltante deve valutare l'affidabilità dell'offerta sulla base delle giustificazioni complessive, senza poter desumere automaticamente l'incongruità dalla sola previsione di un organico inferiore a quello ipotizzato dalla concorrente.
  • La mancata dichiarazione di equivalenza del CCNL non sussiste quando l'operatore abbia dichiarato, nell'offerta e nei giustificativi, il medesimo contratto collettivo indicato dalla lex specialis; una diversa denominazione contenuta isolatamente in un documento può essere qualificata come errore materiale se la volontà effettiva risulta inequivocabile dal complesso dell'offerta.
  • Il rigetto del ricorso principale rende improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti diretti alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro, quando tali domande presuppongano l'illegittimità dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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