L.R. Veneto 1/2017
Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 1/2017 introduce sanzioni amministrative da 600 a 3.600 euro per chi, con intento di impedire l’attività, disturbi o molesti cacciatori e pescatori. Sono esclusi gli atti rientranti nell’attività agricola nel rispetto del codice civile. La Regione accerta, contesta e incassa i proventi delle sanzioni.
Sanzioni per disturbo e molestie nell’attività venatoria e piscatoria
Sanzioni per disturbo all’attività venatoria e piscatoria
La legge regionale del Veneto interviene su due testi settoriali per introdurre una tutela specifica contro atti di ostruzionismo, disturbo e molestia nei confronti di cacciatori e pescatori. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.
Disciplina in materia venatoria
Nel testo sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio viene inserita una nuova fattispecie sanzionatoria per chi, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio della caccia, compia atti di ostruzionismo o disturbo tali da turbare o interrompere la regolare attività venatoria, oppure rechi molestie ai cacciatori durante lo svolgimento delle loro attività.
La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 600,00 a 3.600,00 euro.
Sono espressamente esclusi dal campo applicativo della sanzione:
- gli atti riconducibili all’esercizio dell’attività agricola;
- purché svolti nel rispetto dell’articolo 842 del codice civile.
L’accertamento e la contestazione delle violazioni spettano agli organi cui sono demandate funzioni di polizia. La Regione esercita le funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni e ne introitа i proventi.
Disciplina in materia piscatoria
Analoga previsione viene introdotta nella normativa regionale sulla pesca nelle acque interne e marittime interne del Veneto. Anche in questo caso è sanzionato chi, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio della pesca, ponga in essere atti di ostruzionismo o disturbo idonei a turbare o interrompere la regolare attività piscatoria, oppure rechi molestie ai pescatori durante l’esercizio dell’attività.
La sanzione amministrativa è fissata nella misura da 600,00 a 3.600,00 euro.
Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni intervengono gli organi di polizia. Anche per questa disciplina la Regione cura le funzioni amministrative connesse alle sanzioni e incassa i relativi proventi.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta spese o oneri aggiuntivi a carico della Regione del Veneto.
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