L.R. Veneto 33/2016
Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 33/2016 modifica l’art. 44 della l.r. 11/2004 per agevolare l’insediamento di giovani in agricoltura. Introduce parametri agevolati per la redditività minima e, per iniziative finanziate dal PSR o ammesse ad agevolazioni ISMEA con piano aziendale certificato da AVEPA, consente deroghe ai requisiti per strutture agricolo-produttive. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Deroghe urbanistiche per giovani agricoltori e impianti agricolo-produttivi
Deroghe urbanistiche e agevolazioni per giovani agricoltori
La legge regionale del Veneto n. 33 del 30 dicembre 2016 interviene sulla disciplina del governo del territorio e del paesaggio per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura. La modifica riguarda l’articolo 44 della l.r. 11/2004 e introduce una disciplina speciale per alcune iniziative imprenditoriali agricole sostenute da strumenti di finanziamento pubblico.
Parametri agevolati per la redditività minima
La Giunta regionale è chiamata a stabilire, ai sensi della disciplina richiamata, parametri agevolati per il calcolo della redditività minima richiesta per gli interventi agricoli. La finalità dichiarata è quella di agevolare l’avvio e il radicamento di imprese condotte da giovani agricoltori.
Deroghe per iniziative finanziate dal programma di sviluppo rurale
Per le iniziative finanziabili a valere sulle risorse del vigente Programma di sviluppo rurale, limitatamente a quelle riferite all’avviamento di imprese di giovani agricoltori, è consentita la realizzazione di strutture agricolo-produttive in deroga ai requisiti previsti dalla disciplina ordinaria.
Per tali interventi:
- l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini della finanziabilità da parte del FEARS, sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dalla normativa regionale;
- la deroga opera solo entro il perimetro delle iniziative finanziabili con le risorse del Programma di sviluppo rurale vigente.
Deroghe per soggetti ammessi alle agevolazioni ISMEA
La deroga ai requisiti previsti dal comma 3 è estesa anche a chi sia stato ammesso alle agevolazioni per i giovani in agricoltura gestite dall’ISMEA, purché AVEPA certifichi l’esistenza di un piano aziendale che presenti le caratteristiche richieste dalla norma regionale.
Monitoraggio regionale
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sul numero e sulle tipologie degli interventi finanziati in applicazione della disciplina agevolativa introdotta.
Aspetti finanziari ed efficacia
La legge dichiara l’assenza di nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina ha quindi rilievo per gli interventi e le iniziative che rientrano nelle condizioni previste dalla modifica normativa, senza una scadenza finale espressamente indicata nel testo.
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