L.R. Veneto 31/2016
Legge di stabilità regionale 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale definisce le misure di stabilità per il triennio 2017-2019: rifinanziamento di spese regionali e rimodulazione di autorizzazioni pluriennali secondo gli allegati. Proroga per un’ulteriore annualità le disposizioni sulla tassa automobilistica già previste nel 2015, con copertura delle minori entrate pari a 100.000 euro per il 2017. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BUR Veneto.
Legge di stabilità regionale 2017 del Veneto
Legge di stabilità regionale 2017 del Veneto
La legge disciplina il quadro finanziario e alcune misure fiscali della Regione Veneto per il triennio 2017-2019. Interviene soprattutto sul rifinanziamento di spese regionali, sulla rimodulazione di autorizzazioni di spesa pluriennali e sulla proroga di una disciplina in materia di tassa automobilistica.
Rifinanziamento delle spese regionali
Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle spese regionali indicate nell’Allegato 1, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative richiamate dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio. La disciplina opera nell’ambito delle regole contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Rimodulazione delle spese pluriennali
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 gli importi da iscrivere in bilancio relativi ad autorizzazioni di spesa previste da leggi regionali a carattere pluriennale sono determinati nelle misure indicate nell’Allegato 2. La legge, quindi, ridetermina la distribuzione temporale di tali stanziamenti nel triennio considerato.
Tassa automobilistica
Le disposizioni in materia di tassa automobilistica previste dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 sono prorogate per un’ulteriore annualità. La norma produce effetti finanziari limitati al 2017 per quanto riguarda la copertura delle minori entrate.
Copertura finanziaria
Le minori entrate derivanti dalla proroga della disciplina sulla tassa automobilistica sono quantificate in 100.000 euro per l’esercizio 2017. La copertura è assicurata mediante pari importo già iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Testo integrale
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