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Legge

L.R. Veneto 2/2017

Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche.

Normativa regionaleL.R. Veneto 2/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 2/2017 modifica la disciplina sulle variazioni provinciali e comunali: introduce un termine al 30 giugno dell’anno precedente al rinnovo dei comuni per presentare iniziative e richieste, riduce da 90 a 30 giorni il termine per il giudizio di meritevolezza e stabilisce che i referendum consultivi si svolgano entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la scadenza naturale dei comuni interessati, se vicini alla fine del mandato.

Modifiche ai termini per variazioni provinciali e comunali e referendum collegati

Modifiche alla disciplina veneta sulle variazioni provinciali e comunali

La legge regionale Veneto n. 2 del 2017 interviene sulla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, aggiornando alcuni termini procedurali relativi alle variazioni di circoscrizioni comunali, alla valutazione di meritevolezza delle iniziative e allo svolgimento dei referendum consultivi. La disciplina resta circoscritta al territorio della Regione del Veneto.

Termini per la presentazione delle iniziative e delle richieste

Per le iniziative legislative e le richieste relative alle variazioni di circoscrizioni comunali previste dall’articolo 3, commi 1 e 3, è fissato un termine perentorio di presentazione alla Regione.

  • Le istanze devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo, per scadenza del mandato amministrativo, dei comuni interessati.
  • La previsione mira a coordinare l’iter delle variazioni territoriali con i cicli di rinnovo degli organi comunali.

Giudizio di meritevolezza

La legge riduce il termine previsto per il giudizio di meritevolezza nell’ambito della procedura sulle variazioni provinciali e comunali.

  • Il termine è modificato da 90 giorni a 30 giorni.
  • La disciplina non introduce ulteriori condizioni, ma accelera la fase valutativa.

Referendum consultivi sulle variazioni e sulla denominazione dei comuni

È inserita una regola specifica per i referendum consultivi connessi alle variazioni territoriali e alla denominazione dei comuni quando uno o più enti interessati siano prossimi alla scadenza naturale del mandato.

  • Il riferimento riguarda i referendum per le variazioni delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).
  • La previsione si applica anche ai referendum sulla variazione della denominazione dei comuni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
  • In tali casi, il referendum deve svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.

Portata applicativa e attualità

La legge ha funzione essenzialmente modificativa e procedurale, senza disciplina autonoma di contributi, sanzioni o aspetti finanziari. È ancora rilevante come testo di coordinamento della procedura veneta sulle variazioni comunali, in quanto incide su termini ancora utili per la gestione delle iniziative e dei referendum territoriali.

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