L.R. Veneto 2/2017
Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 2/2017 modifica la disciplina sulle variazioni provinciali e comunali: introduce un termine al 30 giugno dell’anno precedente al rinnovo dei comuni per presentare iniziative e richieste, riduce da 90 a 30 giorni il termine per il giudizio di meritevolezza e stabilisce che i referendum consultivi si svolgano entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la scadenza naturale dei comuni interessati, se vicini alla fine del mandato.
Modifiche ai termini per variazioni provinciali e comunali e referendum collegati
Modifiche alla disciplina veneta sulle variazioni provinciali e comunali
La legge regionale Veneto n. 2 del 2017 interviene sulla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, aggiornando alcuni termini procedurali relativi alle variazioni di circoscrizioni comunali, alla valutazione di meritevolezza delle iniziative e allo svolgimento dei referendum consultivi. La disciplina resta circoscritta al territorio della Regione del Veneto.
Termini per la presentazione delle iniziative e delle richieste
Per le iniziative legislative e le richieste relative alle variazioni di circoscrizioni comunali previste dall’articolo 3, commi 1 e 3, è fissato un termine perentorio di presentazione alla Regione.
- Le istanze devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo, per scadenza del mandato amministrativo, dei comuni interessati.
- La previsione mira a coordinare l’iter delle variazioni territoriali con i cicli di rinnovo degli organi comunali.
Giudizio di meritevolezza
La legge riduce il termine previsto per il giudizio di meritevolezza nell’ambito della procedura sulle variazioni provinciali e comunali.
- Il termine è modificato da 90 giorni a 30 giorni.
- La disciplina non introduce ulteriori condizioni, ma accelera la fase valutativa.
Referendum consultivi sulle variazioni e sulla denominazione dei comuni
È inserita una regola specifica per i referendum consultivi connessi alle variazioni territoriali e alla denominazione dei comuni quando uno o più enti interessati siano prossimi alla scadenza naturale del mandato.
- Il riferimento riguarda i referendum per le variazioni delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).
- La previsione si applica anche ai referendum sulla variazione della denominazione dei comuni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
- In tali casi, il referendum deve svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.
Portata applicativa e attualità
La legge ha funzione essenzialmente modificativa e procedurale, senza disciplina autonoma di contributi, sanzioni o aspetti finanziari. È ancora rilevante come testo di coordinamento della procedura veneta sulle variazioni comunali, in quanto incide su termini ancora utili per la gestione delle iniziative e dei referendum territoriali.
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