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Legge

L.R. Veneto 3/2017

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 3/2017 abroga l’art. 6-bis della l.r. 12/2001 e consente alla Regione di imporre ai concessionari del marchio una fideiussione a tutela del suo uso, con importo e modalità di escussione stabiliti dalla Giunta. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR.

Modifiche alla disciplina veneta sulla tutela dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Modifiche alla disciplina veneta sui prodotti agricoli e alimentari di qualità

La legge regionale del Veneto n. 3 del 2017 interviene sulla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, relativa alla tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità. Il provvedimento incide in modo puntuale sulla disciplina del marchio regionale e sulle garanzie richieste ai concessionari.

Abrogazione di una precedente disposizione

La legge dispone l’abrogazione dell’articolo 6-bis della l.r. n. 12/2001, nella formulazione introdotta dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 13. Il contenuto di tale previsione cessa quindi di produrre effetti nell’ordinamento regionale veneto.

Fideiussione a tutela dell’uso del marchio

Viene inserita una nuova disposizione nell’articolo 5 della l.r. n. 12/2001, che attribuisce alla Regione del Veneto la facoltà di richiedere ai concessionari del marchio il rilascio di una fideiussione a tutela del corretto uso del marchio stesso. La norma demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione di:

  • importo della garanzia;
  • modalità di escussione della fideiussione.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non è previsto un ulteriore periodo transitorio.

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