L.R. Veneto 3/2017
Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 3/2017 abroga l’art. 6-bis della l.r. 12/2001 e consente alla Regione di imporre ai concessionari del marchio una fideiussione a tutela del suo uso, con importo e modalità di escussione stabiliti dalla Giunta. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR.
Modifiche alla disciplina veneta sulla tutela dei prodotti agricoli e alimentari di qualità
Modifiche alla disciplina veneta sui prodotti agricoli e alimentari di qualità
La legge regionale del Veneto n. 3 del 2017 interviene sulla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, relativa alla tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità. Il provvedimento incide in modo puntuale sulla disciplina del marchio regionale e sulle garanzie richieste ai concessionari.
Abrogazione di una precedente disposizione
La legge dispone l’abrogazione dell’articolo 6-bis della l.r. n. 12/2001, nella formulazione introdotta dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 13. Il contenuto di tale previsione cessa quindi di produrre effetti nell’ordinamento regionale veneto.
Fideiussione a tutela dell’uso del marchio
Viene inserita una nuova disposizione nell’articolo 5 della l.r. n. 12/2001, che attribuisce alla Regione del Veneto la facoltà di richiedere ai concessionari del marchio il rilascio di una fideiussione a tutela del corretto uso del marchio stesso. La norma demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione di:
- importo della garanzia;
- modalità di escussione della fideiussione.
Regime finanziario
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non è previsto un ulteriore periodo transitorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 gen 2017L.R. Veneto 2/2017
- Legge · 17 gen 2017L.R. Veneto 1/2017
- Legge · 10 feb 2017L.R. Veneto 4/2017
- Legge · 17 feb 2017L.R. Veneto 5/2017
- Legge · 21 feb 2017L.R. Veneto 6/2017
- Legge · 30 dic 2016L.R. Veneto 30/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →