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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04179/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione di alcuni dipendenti ministeriali da una procedura di riqualificazione interna per l’accesso alle posizioni economiche B3 e C3. I lavoratori sostenevano che il contratto integrativo e i decreti ministeriali applicativi, nella parte in cui escludevano la progressione "per saltum" dalle posizioni B1 o C1, fossero illegittimi, e chiedevano di essere ammessi alla selezione, inseriti nelle graduatorie finali e inquadrati nelle posizioni superiori con decorrenza dal 1° aprile 2007, oppure, in subordine, di essere ammessi ora per allora alla procedura e comunque risarciti dei danni. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo necessaria la previa presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per B3/C3, domanda che i ricorrenti non avevano presentato, avendo invece partecipato solo alle procedure per B2/C2. Con il ricorso per cassazione i dipendenti hanno denunciato: violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto esistente un obbligo di domanda per poter agire in giudizio; violazione dell’art. 1219, comma 2, n. 2, c.c., invocata per escludere la necessità di una preventiva istanza; violazione degli artt. 2934 e 2964 c.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse introdotto una decadenza non prevista dall’ordinamento. Il Ministero si è costituito solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato precedenti conformi in fattispecie sovrapponibili, ribadendo che, rispetto all’azione di esatto adempimento diretta alla rinnovazione della procedura e non al risarcimento del danno, l’interesse ad agire sussiste quando il lavoratore alleghi la violazione delle regole procedimentali o dei criteri di valutazione, ma la domanda giudiziale diretta a contestare la mancata partecipazione a una selezione presuppone che il dipendente abbia presentato la relativa domanda o sia stato ingiustamente escluso. Nel caso concreto, poiché i ricorrenti non avevano presentato domanda per la posizione C3, non era sorto il diritto a partecipare alla selezione né a impugnare le clausole del bando ostative; la presentazione della domanda per la posizione C2 non poteva surrogare quella per C3. È stato anche escluso rilievo ai richiami giurisprudenziali e eurounitari svolti dai ricorrenti, perché riferiti a fattispecie diverse. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata effettiva attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della Corte d’appello sull’esistenza dell’obbligo di presentare domanda di partecipazione alla selezione

  • art. 1219, comma 2, n. 2, c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che non fosse necessaria una preventiva costituzione in mora o istanza formale

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in connessione con la tesi che il giudice avesse introdotto una decadenza non prevista

  • art. 2964 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’insussistenza di una decadenza dalla tutela giudiziale

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di agire in giudizio senza un onere preliminare non previsto

  • art. 100 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui l’interesse ad agire nell’azione di esatto adempimento sussiste quando si deduca la violazione delle regole procedimentali o dei criteri valutativi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per motivare la decisione per relationem ai precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 363-bis c.p.c.

    citato nel contesto del richiamo a un precedente ritenuto non pertinente dalla Corte

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure selettive interne, il dipendente che intenda contestare il bando o la mancata ammissione deve aver presentato la domanda di partecipazione alla selezione cui assume di avere diritto; in mancanza, non matura il diritto soggettivo a partecipare né l’interesse attuale a impugnare le clausole ostative.
  • La domanda presentata per una diversa procedura o per una diversa posizione economica non può valere come sostituto della domanda necessaria per la selezione specificamente contestata.
  • L’azione di esatto adempimento volta alla rinnovazione della procedura selettiva richiede, quanto all’interesse ad agire, la deduzione di una violazione delle regole procedimentali o dei criteri valutativi, ma presuppone comunque la partecipazione del lavoratore alla procedura o la sua ingiustificata esclusione.
  • Non è configurabile una decadenza giudiziale dalla tutela solo perché il lavoratore non ha compiuto un atto preliminare non espressamente previsto come condizione legale, se tuttavia quel previo atto è strutturalmente necessario per far sorgere il diritto fatto valere.
  • I richiami a discipline o precedenti diversi non sono idonei a superare il principio secondo cui il diritto a contestare l’esclusione da una selezione interna nasce solo in relazione alla specifica domanda di partecipazione alla selezione stessa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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