Cassazione Penale, Ordinanza n. 24437/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che non fosse provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni trasportati e rinvenuti nel veicolo nella disponibilità dell'imputato. Il secondo motivo censurava il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e, di riflesso, sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla provenienza delittuosa del materiale e sulla piena consapevolezza dell'imputato. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era immune da illogicità e correttamente fondata sulla pluripregiudicatezza e sulla condotta extra ed endoprocessuale priva di positivi elementi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione richiede, sul piano soggettivo, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; la Corte ha ritenuto adeguatamente accertata tale consapevolezza sulla base delle risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non accompagnata da una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può ritenersi integrato quando le prove di merito dimostrino che l'agente era consapevole della provenienza illecita del bene o del materiale detenuto o trasportato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizzi gli elementi decisivi della personalità e della condotta dell'imputato, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi o i dati eventualmente favorevoli.
- La presenza di precedenti penali e di una condotta priva di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e sorreggere la valutazione di trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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