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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20512/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per l'anno 2007, emesso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, nei confronti di una società che la CTR aveva ritenuto coinvolta nel compimento di una frode fiscale posta in essere da altra società, in ragione di una consulenza prestata a favore di quest'ultima dietro corrispettivo di euro 60.000,00, contabilizzato come consulenza amministrativa fiscale. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR ritenuto che una mera attività di consulenza integrasse gli elementi del concorso di persone nella violazione; (2) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che per le violazioni imputabili a persone giuridiche non possano essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso, soggetti diversi dalle persone giuridiche; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR affermato che la società avesse agito nel perseguimento di un proprio interesse economico, oltre i limiti delle eccezioni riproposte dall'Ufficio nel giudizio di rinvio; (4) nullità per violazione dell'art. 18, comma 2, lett. e), e comma 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti richiamati nell'atto di irrogazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché rileva che la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022. La rinuncia, non notificata alla controparte costituita, non produce l'estinzione del processo ma comporta sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso. La Corte dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità e precisa che non si applica l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato quale base normativa delle sanzioni amministrative tributarie e del tema del concorso nella violazione

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    invocato dal ricorrente per sostenere l'esclusione della responsabilità di soggetti diversi dalle persone giuridiche nelle violazioni tributarie imputabili a queste ultime

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla disciplina del ricorso per cassazione nel processo tributario

  • art. 6 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta violazione di norme processuali tributarie

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti delle eccezioni riproposte

  • art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità della censura nel giudizio tributario

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme al comma 2, lett. e), sulla specificità del ricorso tributario

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    menzionato quale disciplina della definizione agevolata cui la ricorrente avrebbe aderito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile in caso di declaratoria di inammissibilità derivante da rinuncia sopravvenuta all'interesse

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo in combinazione con l'art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non determina l'estinzione del processo ma integra una sopravvenuta carenza di interesse che comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'adesione a una definizione agevolata che intervenga dopo la proposizione del ricorso può far venire meno l'interesse alla decisione, con conseguente arresto del giudizio di legittimità per inammissibilità.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e può disporre la compensazione integrale delle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per effetto della rinuncia sopravvenuta esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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