Cassazione Penale, Sentenza n. 30561/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione alla responsabilità per bancarotta documentale, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la deposizione del teste Fratini, il quale avrebbe riferito di aver trovato uno "scatolone" nel bagagliaio dell'auto consegnatagli dall'amministratore di diritto Gigliotti, circostanza che, secondo il ricorrente, avvalorerebbe una diversa ricostruzione dei fatti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per mancata correlazione tra le censure dedotte in cassazione e le motivazioni effettive della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione razionale sull'inverosimiglianza delle versioni difensive (mutamento di versione sul numero e sulla natura degli "scatoloni", contraddizioni del teste Fratini, e coerenza con l'attività distrattiva contestata). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di specificazione del motivo di cassazione richiesti dall'art. 173 disp. att. codice di procedura penale
il ricorso deve essere articolato nei limiti e con la specificità previsti dall'art. 173 disp. att.; difetti di specificità limitano l'ammissibilità
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
previsione procedurale sulla trasmissione delle conclusioni scritte al giudice
consente la trasmissione alle Sezioni competenti delle conclusioni scritte del Procuratore generale e delle parti; qui utilizzata per depositare le conclusioni sulla inammissibilità
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
ipotesi di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità e per mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata
se il motivo non indica specificamente le ragioni che mettono in crisi le argomentazioni del giudice di merito, il ricorso è inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alle argomentazioni del giudice impugnato: la mera riproposizione generica di ragioni già discusse è inammissibile
- Il giudice di merito non è obbligato a recepire passivamente la motivazione del primo giudice: una spiegazione razionale e documentata dell'appello è sufficiente a respingere le censure
- Contraddizioni e mutamenti di versione dei testi oculari possono legittimamente essere valutati come indizio di inverosimiglianza e rafforzare la condanna per reati che richiedono la prova di condotte distrattive o dolose
- Quando si impugna in cassazione una decisione penale, è essenziale confrontare espressamente le censure con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata; l'omesso confronto determina quasi sempre inammissibilità
- L'inammissibilità può comportare oneri economici rilevanti (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende): valutare la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30396/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30402/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30403/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30404/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →