Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/11/2022 n. 32904 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva accertato l'abusivo ricorso a rapporti di lavoro a termine/contratti di collaborazione fittizi e aveva condannato l'A.S.U.R. Marche al risarcimento del cd. "danno comunitario" (7 mensilità). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 183/2010, art. 32, comma 5, perché la Corte territoriale ha liquidato l'indennità forfettaria senza tener conto che il rapporto era poi stato stabilizzato, misura che secondo la ricorrente è un rimedio più satisfattivo e dovrebbe escludere il risarcimento forfettario; 2) omesso esame di fatto decisivo (la stabilizzazione) posto che la Corte d'Appello aveva menzionato la stabilizzazione ma non ne aveva valutato l'effetto impeditivo della condanna al pagamento dell'indennità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha disposto il rinvio alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, perché valuti — con motivazione espressa — se l'assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice sia intervenuta per effetto diretto e causale dell'illegittima successione di contratti a termine/precari (e quindi sia idonea a sanare l'abuso) oppure sia indipendente/solo agevolata dal precedente rapporto precario. La Cassazione ha richiamato il principio consolidato: il diritto al "danno comunitario" (indennità forfettaria prevista dalla L. n. 183/2010, art. 32, comma 5) sussiste in caso di abuso nei contratti a termine nel pubblico impiego salvo che sia intervenuta la stabilizzazione effettuata dalla medesima amministrazione in rapporto causale diretto con il precedente abuso, nel qual caso quell'assunzione è considerata rimedio satisfattivo che esclude l'indennità. La Corte ha altresì disposto che la Corte d'Appello si pronunci anche sulle spese del grado di legittimità e ha rilevato l'irrilevanza ai fini del raddoppio del contributo unificato (DPR 115/2002, art.13, co.1-quater).

Norme richiamate

  • L. n. 183/2010

    prevede un'indennità forfettaria (cd. "danno comunitario") a favore del lavoratore in caso di abusivo ricorso a contratti a termine nel pubblico impiego, senza necessità di provare il danno economico concreto; la giurisprudenza di legittimità però esclude tale indennizzo se è intervenuta, per effetto causale diretto, la stabilizzazione a tempo indeterminato da parte della stessa amministrazione

  • L. n. 296/2006

    richiamata nel ricorso come parte della normativa di riferimento sull'uso dei contratti; nel caso era stata recepita a livello regionale (D.G.R.M.) ed utilizzata nella motivazione delle parti

  • D.G.R.M. (Regione Marche)

    D.G.R.M. 24 settembre 2007, n. 1021

    atto regionale di recepimento di disposizioni statali citato nel procedimento; utilizzato dalla ricorrente in rapporto alla disciplina locale

  • D.Lgs. n. 165/2001

    prevede l'impossibilità, in materia di pubblico impiego, di convertire rapporti a termine abusivi in rapporti a tempo indeterminato come misura automatica; è il contesto normativo che giustifica la disciplina risarcitoria forfettaria

  • D.Lgs. n. 81/2015

    ha successivamente riformulato la disposizione sull'indennità forfettaria richiamata dalla L. 183/2010; la giurisprudenza tiene conto delle modifiche legislative nel quadro dell'indennizzo

  • L. 15 luglio 1966, n. 604

    articolo richiamato per i criteri di liquidazione del danno (criteri di proporzionalità e determinazione economica) nella sentenza di merito che aveva liquidato le 7 mensilità

  • D.P.R. n. 115/2002

    norma sul contributo unificato; la Corte ha escluso il presupposto per il raddoppio del contributo in base all'esito del giudizio

Massime di principio

  • In materia di pubblico impiego, il lavoratore che subisce un abuso nei contratti a termine può avere diritto all'indennità forfettaria ("danno comunitario") senza provare il danno economico concreto, salvo che sia intervenuta la stabilizzazione a tempo indeterminato operata dalla stessa amministrazione e derivante in modo diretto e causale dall'illegittima successione di contratti.
  • La mera esistenza di una successiva assunzione a tempo indeterminato non è automaticamente idonea ad escludere l'indennità forfettaria: è necessario che l'assunzione sia stata la conseguenza diretta dell'illegittima precarizzazione (rapporto causale), non semplicemente agevolata da essa.
  • Il giudice di merito deve valutare esplicitamente, quando rilevato dalle parti, se la stabilizzazione sia intervenuta in rapporto causale con l'abuso: l'omessa valutazione di questo fatto decisivo può valorizzare il ricorso in cassazione.
  • Se la stabilizzazione è ritenuta connessa causalmente all'abuso, questa costituisce un rimedio più satisfattivo che elimina la necessità di ristoro forfettario; se non c'è rapporto causale, l'indennità forfettaria resta dovuta salvo prova di danno ulteriore.
  • Il lavoratore può comunque cercare di provare un danno concreto ulteriore rispetto all'indennità forfettaria quando ritenuto, mentre il datore deve contestare e dimostrare l'effetto sanante della stabilizzazione ove ne faccia valere l'effetto estintivo del diritto all'indennizzo.
  • In fase di impugnazione in Cassazione il risultato può essere la cassazione e il rinvio al giudice di merito per una valutazione istruttoria e motivata della causalità tra abuso e stabilizzazione; pertanto è rilevante raccogliere e documentare elementi probatori sulla tempistica, le motivazioni dell'assunzione e la volontà dell'amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.