Sentenza n. 4472/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 3 ottobre 2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35136, avente ad oggetto: «Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’autorità giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato», con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 6 ottobre 2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, cosí come riepilogati nella «Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996» e nella «Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con i relativi atti di conteggio, compensazione e riassegnazione dei quantitativi di latte
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA di ricalcolo delle quote latte e gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, inclusi quelli relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta inefficacia ex lege dell'atto impugnato, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che l'art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023 abbia previsto espressamente che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. L'inefficacia sopravvenuta dell'atto impugnato ha fatto venir meno l'interesse attuale e concreto della ricorrente alla decisione di merito, esonerando il Collegio dall'esame delle censure. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione; il dispositivo indica le spese come compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione determina l'inefficacia sopravvenuta delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, facendo venir meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sul ricorso contro tali atti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva di effetti l'atto amministrativo impugnato e determina la sostituzione dello stesso con un nuovo atto, viene meno l'interesse attuale e concreto alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'inefficacia sopravvenuta dell'atto impugnato esonera il giudice dall'esame delle ulteriori censure dedotte contro quell'atto, non essendo più attuale l'utilità conseguibile dalla pronuncia di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →