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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25408/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata tra le parti. L'acquirente ha agito lamentando che l'immobile presentasse difformità e carenze igienico-sanitarie dell'impianto fognario, oltre a difformità dell'altezza delle mura rispetto alla documentazione del condono; ha chiesto la risoluzione per aliud pro alio o, in subordine, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il tribunale ha accolto solo parzialmente, riconoscendo la responsabilità del venditore per inesatto adempimento e liquidando una riduzione del prezzo e una somma per danno biologico/psichico da stato ansioso-depressivo reattivo. In appello il venditore ha dedotto la nullità della notificazione della citazione di primo grado eseguita ex art. 143 c.p.c., sostenendo che non fosse stata svolta la dovuta diligenza per rintracciarlo e che la notificazione fosse quindi nulla; ha inoltre contestato il merito della decisione e la condanna al pagamento del danno non patrimoniale, ritenuta domanda nuova. La Corte d'appello ha accolto il gravame, dichiarando nulla la notificazione e rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. L'acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 139 ss. c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse male identificato l'immobile e trascurato elementi che dimostravano la conoscenza del domicilio del venditore; 2) violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., per avere la Corte d'appello rimesso la causa al primo giudice invece di trattarla nel merito previa rinnovazione degli atti nulli; 3) violazione del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, per asserita sproporzione rispetto all'attività effettivamente svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notificazione ex art. 143 c.p.c. è valida solo se l'ignoranza del luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario sia oggettivamente incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la conoscenza, da parte del notificante, di un diverso domicilio del destinatario, desumendola anche dalla lettera di messa in mora spedita a un indirizzo diverso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'art. 354 c.p.c. consente espressamente la rimessione al primo giudice quando sia nulla la notificazione della citazione introduttiva. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che nel giudizio di appello si era svolta effettivamente una fase di trattazione/attività ex art. 350 c.p.c., sicché era legittima la liquidazione delle relative voci di compenso secondo i parametri applicabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    notificazione per persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti / irreperibili

    La notificazione è valida solo se l'ignoranza del luogo di reperibilità del destinatario è oggettivamente incolpevole e non superabile con indagini compiute con ordinaria diligenza.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 139 ss. c.p.c. a sostegno della censura sulla notificazione, ma la Corte ha negato la violazione denunciata.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice d'appello avrebbe dovuto procedere diversamente; la Corte ha respinto la doglianza.

  • art. 354 c.p.c.

    Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva

    La rimessione al primo giudice è legittima quando sia nulla la notificazione della citazione introduttiva.

  • art. 350 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che nel caso concreto si era effettivamente svolta la fase di trattazione in appello, con attività difensiva e decisione su istanza di sospensione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo concernente l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione in considerazione dell'attività svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presuppone non la sola mancanza di conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, ma anche l'impossibilità di superare tale ignoranza mediante le ordinarie indagini diligenti nel caso concreto.
  • La conoscenza, da parte del notificante, di un diverso recapito o domicilio del destinatario esclude la legittimità del ricorso alla notificazione per irreperibili ex art. 143 c.p.c.
  • La rimessione della causa al primo giudice è consentita in appello quando sia nulla la notificazione della citazione introduttiva, secondo la previsione espressa dell'art. 354 c.p.c.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi in appello, la fase di trattazione/istruttoria deve considerarsi svolta quando nel corso della prima udienza siano effettivamente compiute attività difensive o istruttorie rilevanti; non è decisiva la sola mancata apertura di una fase istruttoria piena.
  • La liquidazione delle spese di lite deve essere rapportata all'attività processuale effettivamente svolta, secondo i parametri vigenti, e non può essere contestata in modo astratto senza dimostrare l'erroneità della valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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