Cassazione Penale, Ordinanza n. 28723/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida dopo assunzione di stupefacenti. I motivi dedotti sono stati due: 1) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza della responsabilità penale; 2) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che il secondo motivo fosse infondato/inammissibile perché la sentenza di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base degli indici normativi, tra cui l'offesa e la non abitualità del comportamento.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ha inciso sulla sua applicazione nel caso concreto.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove.
art. 131-bis cod. pen.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice di merito aveva correttamente escluso la sua applicazione.
art. 133, primo comma, cod. pen.
utilizzato come criterio direttivo per valutare modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
richiamata nel contesto dell'evoluzione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza incidere sulla preclusione alla rivalutazione del merito in cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito né una diversa e più favorevole rivalutazione del compendio probatorio prospettata dal ricorrente.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se la censura si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., per verificare se ricorra la particolare tenuità dell'offesa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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